Corte costituzionale

Sentenza n. 82/1973

Corte cost., sent. 19 giugno 1973, n. 82

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
82/1973
Data di deposito
19 giugno 1973
Data di decisione
12 giugno 1973
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Trimarchi
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1973:82

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, legge n. 1407 del 27 novembre 1956
  • art. 48, comma 1, regio decreto n. 619 del 26 febbraio 1928
  • art. 52, regio decreto n. 619 del 26 febbraio 1928

Parametri

Massime

Massima n. 6702

L'indennita' di buonuscita, pur facendo parte del complessivo trattamento di quiescenza, in quanto si pone accanto alla pensione e ad altra indennita' o prestazione, per fini previdenziali o assistenziali, nell'ambito del trattamento previsto in favore del personale collocato a riposo o comunque cessato dal servizio e di dati superstiti, presenta la peculiare caratteristica di diventare oggetto di un diritto reale e concreto solo dopo che la prestazione del dipendente si sia protratta per un certo periodo: essa, pertanto, non e' retribuzione in senso stretto ed invece assolve precipuamente una funzione previdenziale ed assistenziale nei confronti dell'iscritto al fondo di previdenza o di dati superstiti. - S. n. 19/1970.

Massima n. 6703

Nella tutela costituzionale apprestata con l'art. 36 non si e' voluto e non si puo' comprendere il diritto ad ogni e qualsiasi controprestazione a fronte di ogni e qualsiasi prestazione di lavoro, sibbene solo quelle controprestazioni che, sinallagmaticamente collegate alle prestazioni, servono nell'economia del rapporto, proporzionate alla quantita' e qualita' del lavoro, ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un'assistenza libera e dignitosa. E poiche' fra queste non puo' ricomprendersi (ved. massima precedente 82/73 A) l'indennita' di buonuscita prevista a favore del personale civile e militare dello Stato, e' da escludersi, per inapplicabilita' al caso dell'art. 36 della Costituzione, che con lo stesso art. 36 Cost. si pongano in contrasto gli artt. 48, comma primo, r.d. 26 febbraio 1928, n. 619, nella parte in cui subordina il diritto all'indennita' di buonuscita al conseguimento del diritto alla normale pensione vitalizia, e 52 dello stesso decreto n. 619 (come sostituito dall'art. 5 legge 27 novembre 1956, n. 1407) nella parte in cui esclude la spettanza dell'indennita' di buonuscita al coniuge del pubblico dipendente deceduto in servizio, che non sia inabile a proficuo lavoro e non versi in stato di bisogno, alle figlie maggiorenni che non versino in quello stato e non siano nubili ovvero siano coniugate ed ai figli maggiorenni non inabili a proficuo lavoro.

Massima n. 6704

Se e' vero che i rapporti in cui si trovano gli impiegati statali di ruolo, da una parte, ed i dipendenti da datori privati o da enti pubblici non economici e gli impiegati dello Stato non di ruolo dall'altra, presentano punti di identita' di contratto, le differenze per altro riscontrabili non possono non giustificare razionalmente che per gli uni sia dovuta un'indennita', come l'indennita' di buonuscita, ancorata alla prestazione del servizio per un dato - sia pure lungo - periodo, e che per gli altri siano invece previste diverse o concorrenti forme di trattamento economico e specificamente diverse o concorrenti prestazioni previdenziali. Ne' puo' dirsi ingiustificata la disparita' di trattamento, riguardo al diritto all'indennita' di buonuscita, nell'ambito della stessa categoria degli impiegati di ruolo, tra quelli cessati dal servizio dopo aver maturato il diritto a pensione e quelli cessati prima, perche' per i due gruppi benche' omogenei e' evidente la differenza di situazioni, e perche' rientra nei poteri discrezionali del legislatore distinguere le due situazioni con riferimento alla durata del servizio. Pertanto l'art. 48, comma primo, r.d. 26 febbraio 1928, n. 619, nella parte in cui subordina il diritto all'indennita' di buonuscita al conseguimento del diritto alla normale pensione vitalizia, non e' in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Massima n. 6705

Per giudicare circa la violazione o no del principio di eguaglianza le singole situazioni messe a raffronto vanno considerate non analiticamente o atomisticamente ma ciascuna nel suo insieme. In base a tale principio e' da escludersi che sia in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, l'art. 52 r.d. 26 febbraio 1928, n. 619, come sostituito dell'art. 5 legge 27 novembre 1956, n. 1407 nella parte in cui esclude la spettanza dell'indennita' di buonuscita ai figli e alle figlie maggiorenni del dipendente deceduto in servizio, rispettivamente, se non inabili a proficuo lavoro o coniugate, senza prevedere, in luogo di esse, una indennita' di anzianita'. Rientra infatti nei poteri discrezionali del legislatore quello di dettare, riguardo a rapporti di lavoro non identici (come "il rapporto di lavoro con lo Stato", e altri rapporti di lavoro a tempo indeterminato), discipline complessivamente diverse, e non e' quindi ragione di illegittimita' costituzionale la mancata previsione del diritto all'indennita' di anzianita' in quanto tale, in una normativa, (come quella concernente "il rapporto di lavoro con lo Stato") che (non ricorrendo le condizioni per l'acquisto del diritto a pensione e di quello all'indennita' di buonuscita) prevede, se non la indennita' di anzianita', la spettanza al lavoratore e ai superstiti dell'indennita' una tantum e, in certe ipotesi, anche dell'assegno vitalizio.

Massima n. 6706

Nell'escludere che l'indennita' di buonuscita spetti alle figlie maggiorenni del pubblico dipendente deceduto in servizio, se non versino in istato di bisogno e non siano nubili, l'art. 52 r.d. 26 febbraio 1928, n. 619 (come sostituito dall'art. 5 legge 27 novembre 1956, n. 1407) si fonda sullo stato di bisogno, reale o presunto dei suddetti superstiti. Cosicche', non riscontrandosi, nell'ipotesi considerata, una disparita' di trattamento basata unicamente sullo "stato di nubile", non e' pertinente il richiamo alla sentenza n. 135 del 1971 e non sussiste quindi violazione dell'art. 3 Cost. Sotto questo profilo pertanto, la suddetta norma non e' in contrasto con l'art. 3 Cost.

Massima n. 6707

E' illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 5 della legge 27 novembre 1956, n. 1407, che ha sostituito l'art. 52 del T.U. approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 619, nella parte in cui esclude che l'indennita' di buonuscita spetti alle sorelle ed ai fratelli inabili permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro conviventi a carico dell'impiegato. Detta esclusione, infatti, non trova razionale giustificazione, ove si consideri che nei confronti di altre categorie di superstiti versanti nelle medesime condizioni di "uguale relazione assistenziale col defunto" e di "uguale stato di bisogno", e' riconosciuto il diritto all'indennita' di buonuscita. Tanto meno, poi, ora che ai suddetti sorelle e fratelli, l'art. 12 legge 15 febbraio 1958, n. 46, riconosce il diritto alla pensione ordinaria a carico dello Stato.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 27 novembre 1956, n. 1407 (modifiche alle disposizioni del testo unico sull'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, approvato con r.d. 26 febbraio 1928, n. 619), che ha sostituito l'art. 52 di detto testo unico, nella parte in cui esclude che l'indennità di buonuscita spetti alle sorelle ed ai fratelli inabili permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro conviventi a carico dell'impiegato;

2) dichiara non fondate:

a) la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 48, comma primo, del r.d. 26 febbraio 1928, n. 619 (approvazione del nuovo testo unico delle disposizioni legislative sull'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti, amministrata dalla direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza) nella parte in cui subordina il diritto all'indennità di buonuscita al conseguimento del diritto alla normale pensione vitalizia, questione sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Consiglio di Stato con l'ordinanza indicata in epigrafe;

b) le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 52 del detto r.d. 26 febbraio 1928, n. 619, come sostituito dal detto art. 5 della legge 27 novembre 1956, n. 1407, nella parte in cui è esclusa la spettanza dell'indennità di buonuscita al coniuge del pubblico dipendente deceduto in servizio, che non sia inabile a proficuo lavoro e non versi in stato di bisogno, alle figlie maggiorenni che non versino in questo stato e non siano nubili ovvero siano coniugate ed ai figli maggiorenni non inabili a proficuo lavoro, questioni sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Consiglio di Stato e dal tribunale di Padova con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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