Corte costituzionale
Sentenza n. 66/1973
Corte cost., sent. 23 maggio 1973, n. 66
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 66/1973
- Data di deposito
- 23 maggio 1973
- Data di decisione
- 16 maggio 1973
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Edoardo Volterra
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1973:66
Norme oggetto del giudizio
- art.unico, decreto del Presidente della Repubblica n. 481 del 2 gennaio 1962
- art. 27, contratto o accordo collettivo di lavoro del 28 giugno 1958
Parametri
Massime
Massima n. 6670
Il giudice in base ad elementi di fatto, quali la natura delle mansioni affidate dal datore di lavoro, l'utilita' conseguita, l'insegnamento impartito, la sua rilevanza, ecc., valuta il rapporto di lavoro nel suo effettivo contenuto, qualificandolo o meno come apprendistato, indipendentemente dalla denominazione data dalle parti; per cui l'art. 27 c.c.n.l. 28 giugno 1958, stabilendo che il rapporto di apprendistato si estingue con l'esito positivo delle prove di idoneita' o comunque nel termine di tre anni, e' riferibile esclusivamente a rapporti che di apprendistato effettivamente siano. Tale interpretazione, frutto di consolidata giurisprudenza, esclude che l'articolo unico del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 481, nella parte in cui ha reso efficace erga omnes il sopracitato art. 27 per i dipendenti di commercio, possa creare margini di incertezza, che portino ad estenderne l'applicazione al di la' del consentito. Pertanto la relativa questione, sollevata in riferimento agli artt. 36 e 37 Cost., e' infondata.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, in riferimento agli artt. 36 e 37 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 481, nella parte in cui è stato reso efficace erga omnes l'art. 27 del contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958 per i dipendenti del settore commercio, sollevata dal pretore di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO
AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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