Corte costituzionale

Sentenza n. 66/1973

Corte cost., sent. 23 maggio 1973, n. 66

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
66/1973
Data di deposito
23 maggio 1973
Data di decisione
16 maggio 1973
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Edoardo Volterra
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1973:66

Norme oggetto del giudizio

  • art.unico, decreto del Presidente della Repubblica n. 481 del 2 gennaio 1962
  • art. 27, contratto o accordo collettivo di lavoro del 28 giugno 1958

Parametri

Massime

Massima n. 6670

Il giudice in base ad elementi di fatto, quali la natura delle mansioni affidate dal datore di lavoro, l'utilita' conseguita, l'insegnamento impartito, la sua rilevanza, ecc., valuta il rapporto di lavoro nel suo effettivo contenuto, qualificandolo o meno come apprendistato, indipendentemente dalla denominazione data dalle parti; per cui l'art. 27 c.c.n.l. 28 giugno 1958, stabilendo che il rapporto di apprendistato si estingue con l'esito positivo delle prove di idoneita' o comunque nel termine di tre anni, e' riferibile esclusivamente a rapporti che di apprendistato effettivamente siano. Tale interpretazione, frutto di consolidata giurisprudenza, esclude che l'articolo unico del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 481, nella parte in cui ha reso efficace erga omnes il sopracitato art. 27 per i dipendenti di commercio, possa creare margini di incertezza, che portino ad estenderne l'applicazione al di la' del consentito. Pertanto la relativa questione, sollevata in riferimento agli artt. 36 e 37 Cost., e' infondata.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, in riferimento agli artt. 36 e 37 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 481, nella parte in cui è stato reso efficace erga omnes l'art. 27 del contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958 per i dipendenti del settore commercio, sollevata dal pretore di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO

AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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