Corte costituzionale
Sentenza n. 58/1973
Corte cost., sent. 9 maggio 1973, n. 58
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 58/1973
- Data di deposito
- 9 maggio 1973
- Data di decisione
- 4 maggio 1973
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Rossi
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1973:58
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, n.4, regio decreto n. 3282 del 30 dicembre 1923
- art. 11, n.3, regio decreto n. 3282 del 30 dicembre 1923
Parametri
Massime
Massima n. 6654
L'art. 11, nn. 3 e 4, del R.D. 30 dicembre 1923, nella parte in cui esclude l'obbligo dell'erario di anticipare ai consulenti tecnici anche le somme spettanti a titolo di onorari, non contrasta con gli artt. 3, cpv., e 24, terzo comma, della Costituzione. Invero la Corte, che ha piu' volte affermato che "de lege ferenda" e da un punto di vista di politica legislativa puo' anche auspicarsi una diversa e migliore disciplina della difesa dei non abbienti (sent. n. 114 del 1964; cfr. anche sent. n. 97 del 1970 e 149 del 1972), ha riconosciuto che le disposizioni che non assicurano un compenso al professionista non violano gli artt. 3 e 24 della Costituzione, perche' il gratuito patrocinio e il complesso delle norme vigenti in materia, costituiscono "mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione" compresi nella nozione di "appositi istituti" adoperata dalla Costituzione (sent. n. 35 del 1973). Infatti l'anticipazione al consulente tecnico da parte dell'erario, delle spese vive, rimuove, nei limiti ritenuti congrui dal legislatore, gli ostacoli che limitano di fatto l'eguaglianza dei cittadini in questo settore, e l'obbligo di prestare gratuitamente la propria opera, imposto ai professionisti, rappresenta uno strumento rientrante negli appositi istituti che assicurano i mezzi per agire e difendersi in giudizio (artt. 3 e 24 della Costituzione). La coscienziosa attuazione dell'incarico professionale e' assicurata dalle norme deontologiche, dalla sorveglianza del giudice, dall'eventuale sottoposizione a procedimento disciplina (art. 19 ss. disp. att. c.p.c.) oltre che, in casi estremi, dagli artt. 328 e 366 c.p.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, nn. 3 e 4, del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282 (che approva il testo di legge sul gratuito patrocinio), sollevata, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 24, terzo comma, della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI- LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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