Corte costituzionale

Sentenza n. 57/1973

Corte cost., sent. 9 maggio 1973, n. 57

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
57/1973
Data di deposito
9 maggio 1973
Data di decisione
4 maggio 1973
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Angelo de Marco
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1973:57

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1080 del 28 dicembre 1970

Parametri

Massime

Massima n. 6653

L'applicabilita' dei principi sanciti dall'art. 36 della Costituzione al trattamento di quiescenza, che deve assicurare al pensionato "un'esistenza libera e dignitosa", non preclude al legislatore, nell'ambito di una razionale discrezionalita', il potere di stabilire le modalita' e i criteri di attuazione di tali principi, graduando nel tempo l'estensione al trattamento di quiescenza degli aumenti accordati per quello di attivita'. D'altra parte non puo' neppure derivarne violazione del principio di eguaglianza, dato che la stessa successione nel tempo dei collocamenti a riposo basta da sola a differenziare le situazioni dei singoli interessati. Pertanto l'art. 4, comma secondo, del D.P.R. 28 dicembre 1970 , n. 1980, graduando nel tempo i miglioramenti del trattamento di quiescenza dei magistrati, non e' in contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione.

Massima n. 15986

I principi sanciti dall'art. 36, primo comma, della Costituzione, si applicano non solo sulla retribuzione spettante in attivita' di esercizio, ma anche a quella differita spettante dopo il collocamento in quiescenza, in conseguenza del carattere retributivo del trattamento di quiescenza e dell'articolata protezione che l'ordinamento costituzionale conferisce alla retribuzione dei prestatori d'opera, sul piano morale e su quello patrimoniale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080: "Norme sulla nuova disciplina del trattamento economico del personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392", sollevate con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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