Corte costituzionale
Sentenza n. 57/1973
Corte cost., sent. 9 maggio 1973, n. 57
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 57/1973
- Data di deposito
- 9 maggio 1973
- Data di decisione
- 4 maggio 1973
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Angelo de Marco
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1973:57
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1080 del 28 dicembre 1970
Parametri
Massime
Massima n. 6653
L'applicabilita' dei principi sanciti dall'art. 36 della Costituzione al trattamento di quiescenza, che deve assicurare al pensionato "un'esistenza libera e dignitosa", non preclude al legislatore, nell'ambito di una razionale discrezionalita', il potere di stabilire le modalita' e i criteri di attuazione di tali principi, graduando nel tempo l'estensione al trattamento di quiescenza degli aumenti accordati per quello di attivita'. D'altra parte non puo' neppure derivarne violazione del principio di eguaglianza, dato che la stessa successione nel tempo dei collocamenti a riposo basta da sola a differenziare le situazioni dei singoli interessati. Pertanto l'art. 4, comma secondo, del D.P.R. 28 dicembre 1970 , n. 1980, graduando nel tempo i miglioramenti del trattamento di quiescenza dei magistrati, non e' in contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione.
Massima n. 15986
I principi sanciti dall'art. 36, primo comma, della Costituzione, si applicano non solo sulla retribuzione spettante in attivita' di esercizio, ma anche a quella differita spettante dopo il collocamento in quiescenza, in conseguenza del carattere retributivo del trattamento di quiescenza e dell'articolata protezione che l'ordinamento costituzionale conferisce alla retribuzione dei prestatori d'opera, sul piano morale e su quello patrimoniale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080: "Norme sulla nuova disciplina del trattamento economico del personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392", sollevate con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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