Corte costituzionale
Sentenza n. 52/1973
Corte cost., sent. 30 aprile 1973, n. 52
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 52/1973
- Data di deposito
- 30 aprile 1973
- Data di decisione
- 16 aprile 1973
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ercole Rocchetti
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1973:52
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 1444 del 18 dicembre 1951
- decreto del Presidente della Repubblica n. 1429 del 18 dicembre 1951
- decreto del Presidente della Repubblica n. 1440 del 18 dicembre 1951
Parametri
- art. 76, Costituzione
- art. 77, Costituzione
- art. 2, legge n. 230 del 12 maggio 1950
- legge n. 230 del 12 maggio 1950
Massime
Massima n. 6644
La domanda, proposta dall'attore anche in forma generica, di restituzione dei terreni espropriati e, in subordine, del risarcimento del danno prodotto dalle espropriazioni, e' sufficiente ad autorizzare il Tribunale a proporre alla Corte, anche d'ufficio, le questioni di legittimita' costituzionale dei decreti di esproprio che emergevano in ordine alle norme da applicare, a nulla rilevando che queste avessero il carattere di singolarita' e specialita' che e' proprio di tutte le leggi-provvedimento. Pertanto, non e' fondata l'eccezione di irrilevanza, basata sulla mancata richiesta dell'espropriato di restituzione dei terreni espropriati, in violazione della quota intangibile dei trecento ettari, non essendo esatto che l'espropriato abbia omesso in proposito ogni richiesta.
Massima n. 6645
L'art. 2 della legge 12 maggio 1950, n. 230, disponendo che all'espropriazione erano soggette persone e societa' che, al 15 novembre 1949 avevano piu' di trecento ettari, non solo ha esentato dall'esproprio coloro che avevano in proprieta' terreni in misura non eccedente quella indicata, ma ha anche stabilito che dovessero essere lasciati trecento ettari a coloro che ne possedevano di piu'. Ne consegue che i decreti di esproprio 18 dicembre 1951 nn. 1429, 1440 e 1444 sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con l'art. 76 della Costituzione, nella parte in cui hanno ordinato l'esproprio dei terreni compresi nella quota inespropriabile di trecento ettari. S. nn. 72/1957 e 106/1969.
Massima n. 6646
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale dei DD.PP.RR. 18 dicembre 1951, nn. 1429, 1440 e 1444 che, nel determinare l'area della quota di rispetto a favore del proprietario espropriato, hanno compreso in essa non solo terreni posseduti a titolo di piena proprieta' ma anche quelli gravati da usufrutto a favore di terzi, sia perche' il legislatore ha indicato la quota intangibile solo in termini di estensione, prescindendo dal valore e dal rendimento dei beni che devono entrare a comporla, sia perche', a proposito della quota non espropriabile, la legge di delega n. 230 del 1950 non prevede l'ipotesi dei diritti reali di terzi, che invece e' esplicitamente contemplata per quanto riguarda le proprieta' espropriate.
Massima n. 6647
Quanto alla composizione della quota inespropriabile, la legge n. 230 del 1950 ha considerato sullo stesso piano, attribuendo ad essi carattere di fungibilita', i beni in piena e quelli in nuda proprieta'.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1951, nn. 1429, 1440 e 1444, in quanto assoggettino ad esproprio terreni compresi nella quota non espropriabile di 300 ettari.
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale relativa alla inclusione, nella anzidetta quota, di terreni gravati da usufrutto vitalizio a favore di terzi, questione proposta con ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione ed in relazione all'art. 2 della legge 12 maggio 1950, n. 230.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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