Corte costituzionale
Sentenza n. 50/1973
Corte cost., sent. 30 aprile 1973, n. 50
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 50/1973
- Data di deposito
- 30 aprile 1973
- Data di decisione
- 16 aprile 1973
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Edoardo Volterra
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1973:50
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 30, comma 3, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 6641
In assenza di famiglia legittima - da ritenersi costituita solo dal coniuge e dai figli legittimi - la quota di riserva dei figli naturali dichiarati o riconosciuti deve essere fissata nella stessa misura prevista dall'art. 537 cod. civ. per i figli legittimi (meta' se il de cuius lascia un figlio e due terzi se i figli sono piu' e non un terzo se il figlio e' uno e la meta' se sono piu'). Entro tali limiti, pertanto, l'art. 539 cod. civ. va dichiarato illegittimo per violazione degli artt. 30, terzo comma, e 3 della Costituzione, in quanto, in mancanza di membri della famiglia legittima, stabilisce un trattamento, non giuridicamente giustificato, di disparita' successoria per i figli naturali rispetto ai figli legittimi. Cfr.: sent. n. 79 del 1969.
Massima n. 6642
I diritti successori dei figli naturali dichiarati o riconosciuti debbono avere una previsione paritaria rispetto a quella prevista per i figli legittimi anche nel caso di concorso con i soli ascendenti legittimi o con gli ascendenti legittimi e il coniuge. Gli ascendenti legittimi, infatti, non rientrano tra "i membri della famiglia legittima" e, non sussistendo in tali ipotesi incompatibilita' con l'art. 30, terzo comma. Cost., gli artt. 545 e 546 cod. civ. vanno dichiarati incostituzionali; conseguentemente l'incostituzionalita' si estende anche agli artt. 538, 539 e 540 stesso codice nelle parti in cui richiamano i predetti artt. 545 e 546. Cfr.: sent. n. 79 del 1969.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale:
a) dell'art. 539 del codice civile, nei sensi di cui in motivazione, limitatamente alla parte in cui a favore dei figli naturali, quando la filiazione è riconosciuta o dichiarata, è riservato, in mancanza di figli legittimi e di coniuge, soltanto un terzo del patrimonio del genitore se questi lascia un solo figlio naturale o la metà se i figli naturali sono più, e non, come per i figli legittimi, la metà del patrimonio del genitore se questi lascia un figlio solo o i due terzi se i figli sono più;
b) in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, degli artt. 545 e 546 del codice civile e, conseguentemente, degli artt. 538, 539 e 540 dello stesso codice nelle parti in cui fanno richiamo ai predetti artt. 545 e 546.
Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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