Corte costituzionale

Sentenza n. 50/1973

Corte cost., sent. 30 aprile 1973, n. 50

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
50/1973
Data di deposito
30 aprile 1973
Data di decisione
16 aprile 1973
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Edoardo Volterra
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1973:50

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 6641

In assenza di famiglia legittima - da ritenersi costituita solo dal coniuge e dai figli legittimi - la quota di riserva dei figli naturali dichiarati o riconosciuti deve essere fissata nella stessa misura prevista dall'art. 537 cod. civ. per i figli legittimi (meta' se il de cuius lascia un figlio e due terzi se i figli sono piu' e non un terzo se il figlio e' uno e la meta' se sono piu'). Entro tali limiti, pertanto, l'art. 539 cod. civ. va dichiarato illegittimo per violazione degli artt. 30, terzo comma, e 3 della Costituzione, in quanto, in mancanza di membri della famiglia legittima, stabilisce un trattamento, non giuridicamente giustificato, di disparita' successoria per i figli naturali rispetto ai figli legittimi. Cfr.: sent. n. 79 del 1969.

Massima n. 6642

I diritti successori dei figli naturali dichiarati o riconosciuti debbono avere una previsione paritaria rispetto a quella prevista per i figli legittimi anche nel caso di concorso con i soli ascendenti legittimi o con gli ascendenti legittimi e il coniuge. Gli ascendenti legittimi, infatti, non rientrano tra "i membri della famiglia legittima" e, non sussistendo in tali ipotesi incompatibilita' con l'art. 30, terzo comma. Cost., gli artt. 545 e 546 cod. civ. vanno dichiarati incostituzionali; conseguentemente l'incostituzionalita' si estende anche agli artt. 538, 539 e 540 stesso codice nelle parti in cui richiamano i predetti artt. 545 e 546. Cfr.: sent. n. 79 del 1969.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale:

a) dell'art. 539 del codice civile, nei sensi di cui in motivazione, limitatamente alla parte in cui a favore dei figli naturali, quando la filiazione è riconosciuta o dichiarata, è riservato, in mancanza di figli legittimi e di coniuge, soltanto un terzo del patrimonio del genitore se questi lascia un solo figlio naturale o la metà se i figli naturali sono più, e non, come per i figli legittimi, la metà del patrimonio del genitore se questi lascia un figlio solo o i due terzi se i figli sono più;

b) in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, degli artt. 545 e 546 del codice civile e, conseguentemente, degli artt. 538, 539 e 540 dello stesso codice nelle parti in cui fanno richiamo ai predetti artt. 545 e 546.

Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze