Art. 538 — Riserva a favore degli ascendenti

Se chi muore non lascia figli ..., ma ascendenti ..., a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto disposto dall'articolo 544.

In caso di pluralità di ascendenti, la riserva è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall'articolo 569.

Testo aggiornato al 2026-04-29. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.