Corte costituzionale

Sentenza n. 49/1973

Corte cost., sent. 30 aprile 1973, n. 49

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
49/1973
Data di deposito
30 aprile 1973
Data di decisione
16 aprile 1973
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Leonetto Amadei
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1973:49

Norme oggetto del giudizio

  • art. 13, comma 1, regio decreto legge n. 1404 del 20 luglio 1934
  • legge n. 835 del 27 maggio 1935

Parametri

Massime

Massima n. 6637

Il legislatore, nell'esercizio del suo potere discrezionale, ha introdotto, nel nostro sistema processuale, accanto all'istruzione formale anche l'istruzione sommaria, conferendo a quest'ultima dimensione e latitudini diverse secondo la particolare natura del rapporto processuale. I due riti hanno vita autonoma. L'unica loro differenza e' data dalla diversita' degli organi che vi procedono. I modi diversi di considerare e caratterizzare l'istruzione sommaria (dopo che la Corte, in tema di diritti della difesa, ha eliminato ogni differenza sostanziale tra esse e l'istruzione formale) non possono avere influenza alcuna sulle garanzie costituzionali e cio' vale anche quando il rito sommario e' previsto come rito esclusivo, come nei procedimenti penali a carico dei minorenni. Cfr.: sentt. nn. 11 e 52 del 1965 e 122 del 1966.

Massima n. 6638

Non puo' disconoscersi che il pubblico ministero assume, nel processo minorile, un ruolo e una fisionomia del tutto singolare che si ricollega al fine proprio della legge istitutiva del tribunale dei minorenni. Esso non e' soltanto l'organo titolare dell'esercizio dell'azione penale in funzione della eventuale realizzazione della pretesa punitiva da parte dello Stato, ma anche l'organo che presiede e coopera al conseguimento del peculiare interesse-dovere dello Stato al ricupero del minore: interesse al quale e' addirittura subordinata la realizzazione o meno della pretesa punitiva.

Massima n. 6639

L'esclusivita' del rito sommario nei procedimenti penali a carico dei minori senza, pertanto, previsione alternativa di istruttoria, non puo' dar luogo allo stesso problema esaminato con la sentenza n. 117 del 1968 della Corte costituzionale, con la quale e' stato stabilito che l'imputato viene distolto dal suo giudice naturale tutte le volte che, pur non ricorrendo le ipotesi previste dall'art. 398 c.p.p., l'istruttoria viene trattenuta del p.m.

Massima n. 6640

Non e' fondata (ved. procedenti massime 49/73 A, B e C) la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, primo comma, del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835 ( istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione, per il motivo che la disposizione non affianca al rito sommario anche il rito formale come regola.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione, dal tribunale per i minorenni di Roma con l'ordinanza 17 dicembre 1970.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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