Corte costituzionale
Sentenza n. 49/1973
Corte cost., sent. 30 aprile 1973, n. 49
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 49/1973
- Data di deposito
- 30 aprile 1973
- Data di decisione
- 16 aprile 1973
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Leonetto Amadei
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1973:49
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, comma 1, regio decreto legge n. 1404 del 20 luglio 1934
- legge n. 835 del 27 maggio 1935
Parametri
Massime
Massima n. 6637
Il legislatore, nell'esercizio del suo potere discrezionale, ha introdotto, nel nostro sistema processuale, accanto all'istruzione formale anche l'istruzione sommaria, conferendo a quest'ultima dimensione e latitudini diverse secondo la particolare natura del rapporto processuale. I due riti hanno vita autonoma. L'unica loro differenza e' data dalla diversita' degli organi che vi procedono. I modi diversi di considerare e caratterizzare l'istruzione sommaria (dopo che la Corte, in tema di diritti della difesa, ha eliminato ogni differenza sostanziale tra esse e l'istruzione formale) non possono avere influenza alcuna sulle garanzie costituzionali e cio' vale anche quando il rito sommario e' previsto come rito esclusivo, come nei procedimenti penali a carico dei minorenni. Cfr.: sentt. nn. 11 e 52 del 1965 e 122 del 1966.
Massima n. 6638
Non puo' disconoscersi che il pubblico ministero assume, nel processo minorile, un ruolo e una fisionomia del tutto singolare che si ricollega al fine proprio della legge istitutiva del tribunale dei minorenni. Esso non e' soltanto l'organo titolare dell'esercizio dell'azione penale in funzione della eventuale realizzazione della pretesa punitiva da parte dello Stato, ma anche l'organo che presiede e coopera al conseguimento del peculiare interesse-dovere dello Stato al ricupero del minore: interesse al quale e' addirittura subordinata la realizzazione o meno della pretesa punitiva.
Massima n. 6639
L'esclusivita' del rito sommario nei procedimenti penali a carico dei minori senza, pertanto, previsione alternativa di istruttoria, non puo' dar luogo allo stesso problema esaminato con la sentenza n. 117 del 1968 della Corte costituzionale, con la quale e' stato stabilito che l'imputato viene distolto dal suo giudice naturale tutte le volte che, pur non ricorrendo le ipotesi previste dall'art. 398 c.p.p., l'istruttoria viene trattenuta del p.m.
Massima n. 6640
Non e' fondata (ved. procedenti massime 49/73 A, B e C) la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, primo comma, del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835 ( istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione, per il motivo che la disposizione non affianca al rito sommario anche il rito formale come regola.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione, dal tribunale per i minorenni di Roma con l'ordinanza 17 dicembre 1970.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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