Corte costituzionale
Sentenza n. 27/1973
Corte cost., sent. 1° marzo 1973, n. 27
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 27/1973
- Data di deposito
- 1° marzo 1973
- Data di decisione
- 14 febbraio 1973
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ercole Rocchetti
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1973:27
Norme oggetto del giudizio
- art. 304-bis, codice di procedura penale 1930
- art. 225, codice di procedura penale 1930
- art. 366, comma 2, codice di procedura penale 1930
- legge n. 932 del 5 dicembre 1969
- art. 542, comma 3, n.2, codice penale
- art. 530, codice penale
Parametri
- legge n. 62 del 18 marzo 1971
- decreto legge n. 2 del 23 gennaio 1971
- art. 24, Costituzione
- art. 3, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 6596
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 304 bis, 366, secondo comma, e 225 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono l'assistenza del difensore all'interrogatorio dell'imputato: ed invero, mentre l'art. 304 bis, dichiarato costituzionalmente illegittimo con sent. n. 190 del 1970, e' stato modificato con il D.L. 23 gennaio 1971 n. 2 (convertito nella legge 18 marzo 1971 n. 62) che ha compreso l'interrogatorio dell'imputato tra gli atti ai quali il difensore ha diritto di assistere, le questioni relative agli artt. 366, secondo comma, e 225 c.p.p. sono gia' state dichiarate infondate dalla Corte con sentenza n. 62 del 1971.
Massima n. 6597
L'art. 542, terzo comma, n. 2, del codice penale, nella parte in cui stabilisce che, per il delitto di corruzione di minorenni, si procede d'ufficio se il fatto e' connesso con altro delitto perseguibile di ufficio, non contrasta con il principio di eguaglianza, perche' la disparita' di trattamento, in ragione della connessione, tra cittadini che commettono lo stesso reato trova giustificazione in un motivo del tutto razionale: ed invero, la ragione che ha indotto il legislatore a lasciare arbitre le persone offese dai delitti che offendono la liberta' e l'onore sessuale, di portare o no alla pubblica conoscenza fatti riguardanti la loro vita intima, viene a cadere quando la connessione materiale di tali delitti con altri perseguibili di ufficio rende necessario l'accertamento e la diffusa conoscenza anche di quei fatti; ne consegue che non vi e' piu' alcun motivo per sottrarre i colpevoli di quei delitti alla regola generale relativa alla iniziativa pubblica nella persecuzione dei reati.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli del codice di procedura penale: 304 bis, comma primo (testo originario), 366, comma secondo, e 225 (nel testo di cui alla legge 5 dicembre 1969, n. 932), proposte con l'ordinanza 9 dicembre 1970 del pretore di Pontedera, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, e già decise con le sentenze n. 190 del 1970 e n. 62 del 1971;
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 542, comma terzo, n. 2, in relazione all'articolo 530, del codice penale, proposta dallo stesso pretore, in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 1973.
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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