Corte costituzionale

Sentenza n. 24/1973

Corte cost., sent. 1° marzo 1973, n. 24

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
24/1973
Data di deposito
1° marzo 1973
Data di decisione
14 febbraio 1973
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giulio Gionfrida
Presidente
CHIARELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1973:24

Norme oggetto del giudizio

  • art. 22, legge n. 990 del 24 dicembre 1969

Parametri

Massime

Massima n. 6590

L'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 - che subordina l'esercizio dell'azione risarcitoria, per il danno causato dalla circolazione di veicoli o dei natanti per i quali vi e' obbligo di assicurazione al decorso del termine dilatorio di sessanta giorni dall'invio di raccomandata all'istituto assicuratore - non e' in contrasto con l'art. 24 della Costituzione. Invero la limitata remora all'esercizio dell'azione - da tale norma derivante - si inquadra in un sistema legislativo ispirato a finalita' di preminente interesse sociale e si risolve anche in una piu' sicura ed efficace protezione del diritto dello stesso danneggiato.

Massima n. 6591

Pur ritenuta l'applicabilita' dell'art. 22 sopra menzionato all'ipotesi di azione risarcitoria proposta in via riconvenzionale ed ammesso, di conseguenza, che tale applicazione possa sortire l'effetto di ostacolare od impedire la detta riconvenzionale, non per questo puo' ravvisarsi contrasto tra l'art. 22 cit. e l'art. 24 della Costituzione: atteso che, in ogni caso, il diritto del convenuto di ottenere dall'attore il risarcimento dei danni procuratigli non e' condizionato dalla proposizione dell'azione in forma riconvenzionale e ben puo' essere esercitato in separato giudizio.

Massima n. 6592

La norma dell'art. 22 della legge 1969, n. 990, ha esclusivo riguardo all'esercizio dell'azione di risarcimento del danno in giudizio civile ed e', pertanto, inapplicabile alla costituzione di parte civile nel processo penale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal conciliatore di Napoli con ordinanza 24 giugno 1971 e dal pretore di Trani con ordinanza 22 febbraio 1972;

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale della norma medesima, in relazione alla disciplina della costituzione di parte civile nel processo penale, e con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sollevata dal pretore di Lodi con ordinanza 5 giugno 1972.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 1973.

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI- ANGELO DE MARCO- ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA.

ARDUINO SALUSTRI Cancelliere

Testo integrale

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