Corte costituzionale

Sentenza n. 23/1973

Corte cost., sent. 1° marzo 1973, n. 23

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
23/1973
Data di deposito
1° marzo 1973
Data di decisione
14 febbraio 1973
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giulio Gionfrida
Presidente
CHIARELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1973:23

Norme oggetto del giudizio

  • art. 57, legge n. 153 del 30 aprile 1969
  • art. 57, legge n. 157 del 30 aprile 1969

Parametri

Massime

Massima n. 6587

E' costituzionalmente illegittimo - in riferimento all'articolo 3 della Costituzione - l'art. 57 della legge 30 aprile 1969 n. 153, nella parte in cui esclude i lavoratori che agiscono in giudizio contro l'INAIL, dal beneficio di esonero dal pagamento delle spese di lite in caso di soccombenza, che e', invece, garantito ai lavoratori che convengono l'INPS od altro istituto gestore di forme sostitutive di previdenza od assistenza; atteso che la disparita' di trattamento, in tema di regolamento delle spese processuali, tra lavoratori assicurati INPS ed assicurati INAIL non e' sorretta da alcuna giustificazione apprezzabile sotto il profilo della ragionevolezza.

Massima n. 6588

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 57 sopradetto - per pretesa violazione dell'art. 3 della Costituzione, in danno dell'istituto assicuratore - inquantoche' il normale esonero dalle spese di lite a priori garantito al lavoratore che tale istituto convenga in giudizio - lungi dal determinare, nel processo, una disparita' di posizione tra le parti (che e' solo apparente) -, realizza, invece - attraverso un meccanismo di neutralizzazione della notoria minor resistenza del lavoratore di fronte al rischio processuale - una situazione di parita' sostanziale.

Massima n. 6589

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 57 della legge n. 153 del 1969 - per pretesa violazione dell'art. 24 della Costituzione, in danno dell'INAIL - poiche' la mancata ripetibilita' delle spese di lite pur in caso di vittoria, certamente non rappresenta, nei confronti dell'istituto assicuratore (attesa la sua peculiare struttura e connotazione anche sotto il profilo finanziario), una remora alla difesa avverso pretese di prestazione del lavoratore che si ritengano infondate.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 57 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente "Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale", nella parte in cui esclude dal beneficio, in esso previsto, le controversie del lavoratore nei confronti dell'INAIL, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 1973.

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA.

ARDUINO SALUSTRI Cancelliere

Testo integrale

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