Corte costituzionale
Sentenza n. 21/1973
Corte cost., sent. 1° marzo 1973, n. 21
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 21/1973
- Data di deposito
- 1° marzo 1973
- Data di decisione
- 14 febbraio 1973
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Trimarchi
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1973:21
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 25, comma 2, Costituzione
- art. 3, comma 1, Costituzione
- p.I^,tit.I, Costituzione
- art. 2, Costituzione
Massime
Massima n. 6580
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 25, comma secondo, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 665, comma terzo, del codice penale, nella parte in cui sanziona la mancata osservanza da parte dei pubblici esercenti delle prescrizioni dell'autorita'. Nel sistema dell'art. 665, c.p., relativamente alla parte in cui impone ai pubblici esercenti di eseguire le prescrizioni dell'autorita' il collegamento tra la norma penale e le prescrizioni medesime si instaura attraverso un termine medio che e' rappresentato dalle norme di legge che consentono o impongono a determinate autorita' di emettere prescrizioni nei confronti degli esercenti pubblici. Consegue che, cosi' interpretata, la norma non contrasta col principio di legalita' in materia penale posto dall'art. 25, comma secondo, della Costituzione. - S. nn. 26/1966, 168/1971, 113/1972.
Massima n. 6581
L'art. 665, comma terzo, del codice penale, nella parte in cui impone ai pubblici esercenti di eseguire le prescrizioni dell'autorita' non contrasta con l'art. 3 della Costituzione. Infatti, a prescindere dalla circostanza che in molti casi tali prescrizioni hanno natura e portata generali, anche quando esse siano specifiche in ordine a determinate situazioni territoriali o temporali, la diversa disciplina che ne deriva e' razionalmente giustificato nella misura in cui e' diretta a regolare in modo differente situazioni che non e' consentito ritenere eguali o come tali valutate dal legislatore.
Massima n. 6582
Dovendosi l'art. 665, comma terzo, del codice penale, nella parte in cui impone ai pubblici esercenti di eseguire le prescrizioni dell'autorita', interpretare nel senso che tali prescrizioni debbano provenire dall'organo competente ed essere emesse nei modi e forme di legge in relazione alle attivita' per cui e' richiesta la licenza dell'autorita' o la preventiva dichiarazione alla medesima e per i motivi consentiti dalla Costituzione, la norma di cui al detto articolo non contrasta con l'art. 2 della Costituzione e in generale con i principi fondamentali in questa contenuti.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 665, comma terzo' del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 25, comma secondo, 3, comma primo, e 2, ed al titolo I della parte I della Costituzione, dai pretori di Recanati e di Barletta, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 1973.
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze