Corte costituzionale

Sentenza n. 21/1973

Corte cost., sent. 1° marzo 1973, n. 21

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
21/1973
Data di deposito
1° marzo 1973
Data di decisione
14 febbraio 1973
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Trimarchi
Presidente
CHIARELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1973:21

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 6580

Non e' fondata, con riferimento agli artt. 25, comma secondo, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 665, comma terzo, del codice penale, nella parte in cui sanziona la mancata osservanza da parte dei pubblici esercenti delle prescrizioni dell'autorita'. Nel sistema dell'art. 665, c.p., relativamente alla parte in cui impone ai pubblici esercenti di eseguire le prescrizioni dell'autorita' il collegamento tra la norma penale e le prescrizioni medesime si instaura attraverso un termine medio che e' rappresentato dalle norme di legge che consentono o impongono a determinate autorita' di emettere prescrizioni nei confronti degli esercenti pubblici. Consegue che, cosi' interpretata, la norma non contrasta col principio di legalita' in materia penale posto dall'art. 25, comma secondo, della Costituzione. - S. nn. 26/1966, 168/1971, 113/1972.

Massima n. 6581

L'art. 665, comma terzo, del codice penale, nella parte in cui impone ai pubblici esercenti di eseguire le prescrizioni dell'autorita' non contrasta con l'art. 3 della Costituzione. Infatti, a prescindere dalla circostanza che in molti casi tali prescrizioni hanno natura e portata generali, anche quando esse siano specifiche in ordine a determinate situazioni territoriali o temporali, la diversa disciplina che ne deriva e' razionalmente giustificato nella misura in cui e' diretta a regolare in modo differente situazioni che non e' consentito ritenere eguali o come tali valutate dal legislatore.

Massima n. 6582

Dovendosi l'art. 665, comma terzo, del codice penale, nella parte in cui impone ai pubblici esercenti di eseguire le prescrizioni dell'autorita', interpretare nel senso che tali prescrizioni debbano provenire dall'organo competente ed essere emesse nei modi e forme di legge in relazione alle attivita' per cui e' richiesta la licenza dell'autorita' o la preventiva dichiarazione alla medesima e per i motivi consentiti dalla Costituzione, la norma di cui al detto articolo non contrasta con l'art. 2 della Costituzione e in generale con i principi fondamentali in questa contenuti.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 665, comma terzo' del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 25, comma secondo, 3, comma primo, e 2, ed al titolo I della parte I della Costituzione, dai pretori di Recanati e di Barletta, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 1973.

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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