Corte costituzionale

Sentenza n. 2/1973

Corte cost., sent. 1° febbraio 1973, n. 2

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
2/1973
Data di deposito
1° febbraio 1973
Data di decisione
25 gennaio 1973
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Nicola Reale
Presidente
CHIARELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1973:2

Norme oggetto del giudizio

  • art. 408, codice di procedura penale 1930
  • art. 106, codice di procedura penale 1930
  • art. 449, codice di procedura penale 1930
  • art. 366, codice di procedura penale 1930
  • art. 441, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 6537

La subordinazione della disciplina dell'azione civile alle esigenze connesse all'accertamento dei reati e' riconosciuta, nel nostro ordinamento, per effetto di una scelta legislativa non irrazionale, quale corollario dell'interesse pubblico a tale accertamento; interesse preminente su quello collegato alla risoluzione delle liti civili, in ispecie quando lo stesso fatto risulti configurabile, nel contempo, come illecito penale ed illecito civile e si prospetti, quindi, l'opportunita' che siano evitati contrasti di giudicati.

Massima n. 6538

A parte la eventuale responsabilita' specifica dell'offeso querelante per il reato di calunnia (art. 368 c.p.), lo svolgimento del procedimento penale, nei casi di reati perseguibili a querela dell'offeso, non rimane sottratto alle valutazioni degli organi giudiziari, per il solo fatto che la procedibilita' del giudizio penale sia rimessa alla discrezione dell'offeso stesso.

Massima n. 6539

Dal fatto che la legge processuale penale riconosce un ruolo essenziale al soggetto offeso dal reato, anche se costituitosi parte civile, ai fini della prova nel processo penale, risultando sovente egli il principale e talora l'unico testimone per la ricostruzione storica dei fatti dedotti in giudizio, non deriva disparita' di trattamento fra l'imputato, a vantaggio del quale deve essere assicurata la difesa anche in sede di interrogatorio, e la parte civile, soggetta invece all'obbligo del giuramento e alla possibile incriminazione per falsa testimonianza. E cio' in considerazione sia della diversita' delle rispettive posizioni sostanziali e processuali, sia dei temperamenti che apporta al riguardo l'integrale applicazione, nel giudizio penale, del principio del libero convincimento del giudice. Donde consegue la potesta' di valutazione critica della attendibilita' delle prove, in riferimento tanto all'interesse che possa aver mosso la parte civile a fare dichiarazioni volte al trionfo dell'accusa, quanto, per converso, alla credibilita' che possono meritare anche le difese dell'imputato.

Massima n. 6540

Non sono fondate, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., (vedi precedenti massime 2/73, A, B e C) le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 106, 408 e 449 cod. proc. pen. (concernenti il regime della deposizione testimoniale della parte civile) e degli artt. 366 e 441 cod. proc. pen. (riguardanti la disciplina dell'interrogatorio dell'imputato). Cfr.: sent. n. 190 del 1971

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate con l'ordinanza di cui in epigrafe, degli artt. 106, 366, 408, 441 e 449 del codice di procedura penale in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 1973.

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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