Corte costituzionale

Sentenza n. 188/1973

Corte cost., sent. 27 dicembre 1973, n. 188

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
188/1973
Data di deposito
27 dicembre 1973
Data di decisione
18 dicembre 1973
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Astuti
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1973:188

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente della Repubblica n. 153 del 16 gennaio 1961
  • art. 27, lett. a, contratto o accordo collettivo di lavoro del 10 gennaio 1959
  • art. 2120, codice civile

Parametri

Massime

Massima n. 6971

L'art. 27 del contratto collettivo per i giornalisti del 1959, pur non escludendo il diritto del giornalista dimissionario a percepire l'indennita' di anzianita', ne riduce tuttavia la misura al cinquanta per cento, quando non abbia superato i cinque anni di anzianita' di servizio. Questa riduzione, prevista dal contratto unicamente per il caso delle dimissioni, integra una ingiustificata disparita' di trattamento rispetto agli altri casi di risoluzione del rapporto, in palese contrasto con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione. E' infatti evidente che a parita' di lavoro prestato, e ricorrendo le stesse condizioni poste dalla legge come elementi essenziali per la sua determinazione, la misura dell'indennita' non possa essere diversa per effetto delle circostanze concernenti la cessazione del rapporto.

Massima n. 6972

Il principio sancito dall'art. 2120 del codice civile, per cui al lavoratore e' dovuta una indennita' "proporzionale agli anni di servizio", non esige che la misura dell'indennita' debba sempre essere determinata in base ad un rapporto fisso e costante con il numero degli anni del servizio prestato, e pertanto non esclude che, in sede convenzionale, - come di fatto avviene in numerosi contratti collettivi -, la durata del rapporto di lavoro possa essere frazionata in piu' periodi, ad ognuno dei quali corrisponda un diverso coefficiente o una diversa aliquota di valore crescente per i successivi scaglioni. Sotto questo profilo, - sempreche' la misura-base dell'indennita', ovvero l'aliquota retributiva stabilita per il periodo minimo di anzianita', possa ritenersi idonea ad assicurare al lavoratore la soddisfazione delle esigenze derivanti dalla cessazione del rapporto ai sensi dell'art. 36 della Costituzione -, l'attribuzione a tutti gli appartenenti ad una stessa categoria, per i primi cinque anni di servizio, di un'indennita' in misura inferiore rispetto a quella prevista per gli anni successivi, non potrebbe giudicarsi illegittima, ne' contrastante con il principio di eguaglianza.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del d.P.R. 16 gennaio 1961, n. 153: "Norme sul trattamento economico e normativo dei giornalisti", che rende esecutivo erga omnes il contratto collettivo nazionale per i giornalisti 10 gennaio 1959, limitatamente all'art. 27, terzo comma, di detto contratto, nella parte in cui riduce l'indennità di anzianità nella misura del cinquanta per cento, in caso di dimissioni, ai giornalisti che non abbiano superato i cinque anni di servizio;

dichiara inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2120, secondo comma, del codice civile.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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