Corte costituzionale

Sentenza n. 186/1973

Corte cost., sent. 27 dicembre 1973, n. 186

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
186/1973
Data di deposito
27 dicembre 1973
Data di decisione
18 dicembre 1973
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Nicola Reale
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1973:186

Norme oggetto del giudizio

  • art. 304, codice di procedura penale 1930
  • art. 134, codice di procedura penale 1930
  • art. 169, codice di procedura penale 1930
  • art. 266, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 6967

Gli artt. 134 e 304 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono l'interposizione di uno speciale rappresentante legale dell'imputato incapace di intendere e di volere, nell'atto di nomina del difensore di fiducia, non comportano un'irrazionale disparita' di trattamento, nei confronti dell'imputato capace, e non sono pertanto in contrasto con gli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, volto a garantire il diritto di autodifesa o difesa materiale parallelo e distinto dal diritto di difesa tecnica. - S. n. 205/1971.

Massima n. 6968

L'esigenza di assicurare il diritto di difesa materiale o di autodifesa - sancito dall'art. 24, in relazione agli artt. 2 e 3 della Costituzione - anche all'imputato che si assuma incapace d'intendere o di volere, non inficia gli artt. 169 e 266 del cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono l'interposizione di uno speciale rappresentante legale nella ricezione degli atti notificandi, la cui legale conoscenza si richiede sia acquisita dall'imputato personalmente.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 134, 169, 266 e 304 del codice di procedura penale, sollevate dalla sezione istruttoria presso la Corte d'appello di Bologna con le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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