Corte costituzionale
Sentenza n. 178/1973
Corte cost., sent. 19 dicembre 1973, n. 178
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 178/1973
- Data di deposito
- 19 dicembre 1973
- Data di decisione
- 6 dicembre 1973
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Giulio Gionfrida
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1973:178
Norme oggetto del giudizio
- deliberaz. commissione controllo reg. Campania n. 3759 del 9 febbraio 1973
- deliberaz. commissione controllo reg. Campania n. 3758 del 9 febbraio 1973
Parametri
Massime
Massima n. 6941
In materia di controlli, spettano alla Regione - nei confronti degli enti locali operanti nel sistema delle specifiche materie elencate nell'art. 117 della Costituzione - oltre che il controllo (di legittimita' e di merito) sugli atti, anche il controllo sostitutivo sugli organi: atteso che - se e' vero che i controlli sugli organi presuppongono un rapporto di supremazia dell'ente controllante su quello controllato ed il potere di interferire nella sua organizzazione - vero e', altresi', che gli enti locali sopraddetti "risultano in definitiva per molteplici aspetti, appunto, sottoposti ai poteri di supremazia attribuiti alle Regioni". Di conseguenza debbono essere annullate le deliberazioni della Commissione di controllo sull'amministrazione della Regione Campania con cui sono state annullate, per incompetenza, le delibere della Giunta regionale campana concernenti nomine di commissari straordinari per l'amministrazione temporanea di ente comunale di assistenza e beneficenza e di asilo infantile.
Massima n. 6942
Per la configurabilita' del conflitto di attribuzioni tra la Regione e lo Stato, basta che l'atto impugnato di uno dei due enti comporti il disconoscimento (o la menomazione) di attribuzioni dell'altro, previste da norme costituzionali, pur se l'organo dal quale proviene non abbia agito nell'esercizio della stessa funzione che e' oggetto della contestazione. - S. n. 121/1966.
Massima n. 6943
La decisione di questa Corte n. 164 del 1972, affermando che i poteri di controllo della Regione rispetto ai Comuni e alle Provincie sono limitati al solo controllo sugli atti, non ha desunto tale limitazione dell'art. 130 Cost., isolatamente e di per se' considerato, bensi' dal coordinamento di esso con l'art. 128 Cost.. Ha osservato infatti che da questa norma appare la volonta' di mantenere alle Provincie ed ai Comuni la figura da essi tradizionalmente rivestita di parti dell'ordinamento generale dello Stato, al quale pertanto deve rimanere riservata l'intera loro disciplina organizzativa e funzionale, e che deve escludersi che la potesta' di sostituire nell'ufficio, in cui si verifichi la temporanea carenza del titolare, un organo straordinario che lo regga, possa ritenersi inclusa nei poteri di controllo della Regione previsti dall'art. 130 Cost., i quali sono limitati al controllo sugli atti. Il fulcro di quella decisione e' pertanto costituito dall'art. 128 Cost.
Massima n. 6944
Ben diversi sono i poteri delle Regioni rispetto agli enti locali operanti nel settore delle specifiche materie elencate nell'art. 117 della Costituzione. L'art. 130, riguardando i controlli di legittimita' e di merito sugli atti, va coordinato con l'art. 118 che attribuisce alla Regione le funzioni amministrative per le materie di cui al precedente articolo, nelle quali funzioni rientrano i controlli sostitutivi sugli organi degli enti predetti. Se e' vero che la sentenza di questa Corte n. 24 del 1957 richiamata dalla decisione n. 164 del 1972, ha affermato che i controlli sugli organi presuppongono un rapporto di supremazia dell'ente controllante su quello controllato e il potere di interferire nell'organizzazione del secondo, non e' meno vero che questa Corte ha gia' riconosciuto che gli enti locali che operano nell'ambito di materie sulle quali spettano alle Regioni competenze legislative e amministrative "risultano in definitiva sottoposti per molteplici aspetti ai poteri di supremazia a quelle attribuiti" (sent. n. 62 del 1973); ne' e' discutibile la facolta' delle Regioni di incidere sull'ordinamento e quindi sulla organizzazione degli enti predetti. Nella specie si versa appunto in materia (la beneficenza pubblica) compresa tra quelle elencate nell'art. 117 della Costituzione.
Massima n. 6945
Allorche' si tratti di enti operanti nell'ambito delle materie previste dall'art. 117 della Costituzione, non solo il controllo sugli atti, ma anche quello sugli organi deve ritenersi incluso nelle rispettive materie.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spetta alla Regione Campania il potere di nomina di commissari straordinari dell'asilo infantile "Centro" di S. Agata dei Goti e degli Enti comunali di assistenza di Arienzo e di Sarno e, per conseguenza, annulla le deliberazioni della Commissione di controllo sull'amministrazione della Regione Campania numeri 3758 e 3759 del 9 febbraio 1973 e n. 3890 del 20 febbraio 1973.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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