Corte costituzionale
Sentenza n. 176/1973
Corte cost., sent. 11 dicembre 1973, n. 176
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 176/1973
- Data di deposito
- 11 dicembre 1973
- Data di decisione
- 6 dicembre 1973
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vezio Crisafulli
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1973:176
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 898 del 1° dicembre 1970
- art. 2, legge n. 898 del 1° dicembre 1970
- art. 34, concordato Stato-Chiesa e succ. accordo di modific del 11 febbraio 1929
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 24, Costituzione
- art. 7, Costituzione
- art. 138, Costituzione
- art. 34, comma 4, concordato Stato-Chiesa e succ. accordo di modif. del 11 febbraio 1929
- art. 34, concordato Stato-Chiesa e succ. accordo di modif. del 11 febbraio 1929
- art. 17, legge n. 847 del 27 novembre 1929
- legge n. 810 del 27 maggio 1929
- art. 5, legge n. 847 del 27 novembre 1929
Massime
Massima n. 6924
Spetta al giudice a quo il potere-dovere di sollevare, anche d'ufficio, le questioni di legittimita' costituzionale, sulle quali la Corte costituzionale e' chiamata a pronunciarsi nei termini e nei limiti dallo stesso giudice precisati nella sua ordinanza.
Massima n. 6925
Qualunque concezione si ritenga di accogliere, sul piano teorico, in tema di rapporti tra diritto soggettivo ed azione, certo e' comunque - in forza del preciso disposto dell'art. 24 Cost. - che la legge (nella specie legge 1 dicembre 1970, n. 898) non avrebbe potuto, ne' potrebbe, attribuire il diritto di ottenere, ricorrendo le condizioni in essa previste, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, senza assicurare al tempo stesso l'azione per farlo valere, e con essa quella tutela giurisdizionale la cui mancanza priverebbe il diritto medesimo di qualsiasi consistenza: che' anzi, trattandosi nella specie di diritto ad un mutamento giuridico non realizzabile se non attraverso una pronuncia costitutiva del giudice, puo' ben dirsi che diritto ed azione si risolvano l'uno nell'altra.
Massima n. 6926
In presenza di situazioni consistenti nel diritto ad un mutamento giuridico non realizzabile se non attraverso una pronunzia costitutiva del giudice, la questione se l'attribuzione ai tribunali statali di giudicare delle cause di cessazione degli effetti civili dei matrimoni canonici c. d. "concordatari" (art. 2 della legge 1 dicembre 1970, n. 898) sia o meno compatibile con la riserva ai tribunali e dicasteri ecclesiastici della competenza a conoscere delle cause di nullita' del predetto matrimonio, nonche' della dispensa dal matrimonio rato e non consumato (art. 34 Concordato in relazione agli artt. 7 e 138 Cost.) deve intendersi logicamente ricompresa in quella, piu' vasta, gia' risolta con la sent. n. 169 del 1971 della Corte costituzionale.
Massima n. 6927
Se la riserva di giurisdizione e competenza ai tribunali e dicasteri ecclesiastici, operata dal quarto comma dell'articolo 34 del Concordato, fosse piena e totale cioe' comprensiva di tutte le cause inerenti sia alla validita' sia agli effetti del matrimonio concordatario, con la sola eccezione delle cause di separazione personale tra i coniugi, in modo da non lasciare spazio per ulteriori e diverse competenze giurisdizionali nazionali, la conseguenza pratica finirebbe per essere la rinuncia dello Stato a disciplinare il rapporto matrimoniale specie conferendo alle parti situazioni giuridiche soggettive, le quali non potrebbero essere azionabili davanti agli organi giurisdizionali italiani.
Massima n. 6928
Non puo' ritenersi sussistente una rinuncia da parte della Stato a disciplinare il rapporto matrimoniale, specie conferendo alle parti situazioni giuridiche soggettive azionabili davanti agli organi giurisdizionali italiani, posto che con il Concordato lo Stato ha assunto unicamente l'impegno di riconoscere al matrimonio contratto secondo il diritto canonico, e regolarmente trascritto, gli stessi effetti del matrimonio celebrato davanti all'ufficio di stato civile: libero restando, peraltro, di regolare tali effetti, anche quanto alla loro permanenza nel tempo ed ai limiti che questa, secondo il suo proprio diritto, puo' incontrare in casi determinati. Cfr.: gia' sent. n. 169/71 e ord. n. 31/1972.
Massima n. 6929
Una riserva di giurisdizione e competenza cosi' ampia, ed anzi addirittura illimitata, tanto da comprendere tutte le cause inerenti sia alla validita' sia agli effetti del matrimonio concordatario, con la sola eccezione delle cause di separazione personale tra i coniugi, seppur fosse ammissibile, non potrebbe di certo presumersi,ne' puo' farsi derivare dalle singole specifiche cause enumerate nel quarto comma dell'art. 34 del Concordato: l'espressa previsione delle quali, fatta per di piu' in termini rigorosamente puntuali, depone invece univocamente in senso opposto.
Massima n. 6930
Le riserve stabilite dal quarto comma dell'art. 34 del Concordato in favore dei tribunali e dicasteri ecclesiastici in ordine alla competenza a conoscere delle cause di nullita' del matrimonio ed a provvedere sulla futura dispensa dal matrimonio rato e non consumato, furono pattuite, e risultano disposte, in vista del riconoscimento di effetti civili alle pronuncie adottate in merito dalle autorita' ecclesiastiche, cosi' come - reciprocamente, pur non essendone fatta espressa menzione nei Patti lateranensi - le sentenze e i provvedimenti dei giudici italiani relativi alla separazione dei coniugi hanno valore anche nel foro canonico (art. 53 della Istruzione dell'1 luglio 1929 della Sacra Congregazione de disciplina sacramentorum agli Ordinari ed ai Parrocci d'Italia): il che concorre a ridimensionare il rilievo basato sulla parola "consente" usata nell'ultimo comma della stessa disposizione concordataria per esprimere il riconoscimento da parte della Santa Sede della competenza dell'autorita' giudiziaria civile a giudicare delle cause di separazione personale tra i coniugi.
Massima n. 6931
Le riserve stabilite dal quarto comma dell'art. 34 del Concordato in favore dei tribunali e dicasteri ecclesiastici in ordine alla competenza a conoscere delle cause di nullita' del matrimonio ed a provvedere sulla dispensa del matrimonio rato e non consumato, per la loro stessa natura e funzione, non potevano ovviamente riferirsi se non ad oggetti sui quali le autorita' ecclesiastiche gia' avevano, in base al diritto canonico, giurisdizione e competenza, quali sono, infatti, le cause di nullita' del matrimonio al cui riguardo la riserva ed il connesso riconoscimento degli effetti civili sono coerenti con l'impegno assunto di considerare l'atto del matrimonio, validamente sorto nell'ambito dell'ordinamento canonico come presupposto cui attribuire dopo l'avvenuta trascrizione gli effetti civili; quale e', altresi', la dispensa del matrimonio rato e non consumato, istituto tipico del diritto canonico che rappresenta la sola tra le ipotesi dell'art. 34 Conc., assimilabile, per l'efficacia ex nunc del relativo provvedimento del Sommo Pontefice, ad una causa di risoluzione del rapporto.
Massima n. 6932
Ai fini di una esatta individuazione dall'ampiezza della riserva contenuta nel quarto comma dell'art. 34 del Concordato in favore dei tribunali e dei dicasteri ecclesiastici e' da considerare significativo che gli altri casi di scioglimento del rapporto matrimoniale diversi dalla dispensa "super rato e non consumato" previsti ed ammessi anch'essi nell'ordinamento canonico, quali la professione di voti solenni ed il c.d. privilegio paolino, non siano contemplati in quella disposizione concordataria, di tal che, in conclusione, puo' ritenersi che il riconoscimento di effetti civili, cui e' preordinata la riserva in esame, non si estende che ad una parte, e sia pure alla maggior parte, delle pronuncie e dei provvedimenti degli organi ecclesiastici in materia matrimoniale.
Massima n. 6933
Il quarto comma dell'art. 34 del Concordato, frutto di lunghe, complesse, faticose trattative, contiene una precisa specificazione per ipotesi tassative delle cause matrimoniali riservate alla giurisdizione e competenza delle autorita' ecclesiastiche, con il connesso obbligo dello Stato italiano di riconoscere piena efficacia, nel proprio ambito, alle pronuncie da queste ultime adottate, cosi' che ben puo' comprendersi come la qualifica di "esclusiva" che nelle originarie proposte della Santa Sede accompagna la riserva, sia scomparsa poi, nella fase conclusiva, dal testo definitivamente concordato dalle parti.
Massima n. 6934
Poiche' la introduzione nella legge 1 dicembre 1970, n. 898, di una serie di cause di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario lascia intatte le riserve contenute nell'art. 34 del Concordato in favore dei tribunali e dei dicasteri ecclesiastici, risulta confermata la conclusione che non si e' in tal modo apportata alcuna modificazione ai Patti lateranensi ed alle relative norme interne di esecuzione (v. gia' sent. n. 169 del 1971, punto 4 della motivazione in diritto).
Massima n. 6935
Non e' fondata in riferimento agli artt. 7 e 138 della Costituzione in relazione all'art. 34 del Concordato con la Santa Sede 11 febbraio 1929 ed alla legge di esecuzione 27 maggio 1929 n. 810 nonche' agli artt. 5 e 17 della legge 27 novembre 1929 n. 847 la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 recante "disciplina nei casi di scioglimento di matrimonio".
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 1 ' dicembre 1970, n. 898, recante "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio", sollevata, in riferimento agli artt. 7 e 138 della Costituzione, in relazione all'art. 34 del Concordato con la Santa Sede 11 febbraio 1929 ed alla legge di esecuzione 27 maggio 1929, n. 810, nonché agli artt. 5 e 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, dalle ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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