Corte costituzionale

Sentenza n. 170/1973

Corte cost., sent. 28 novembre 1973, n. 170

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
170/1973
Data di deposito
28 novembre 1973
Data di decisione
22 novembre 1973
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giulio Gionfrida
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1973:170

Norme oggetto del giudizio

  • art. 132, regio decreto n. 148 del 4 febbraio 1915
  • art. 55, legge n. 132 del 12 febbraio 1968
  • art. 56, legge n. 132 del 12 febbraio 1968
  • art. 81, regio decreto n. 99 del 5 febbraio 1991

Parametri

Massime

Massima n. 6909

Non e' fondata - in riferimento agli artt. 117, 118, 130 della Costituzione - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 55 e 56 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (legge ospedaliera), nella parte in cui mantengono in vigore le norme art. 132 R.D. 4 febbraio 1915, n. 148 ed art. 81 R.D. 5 febbraio 1891, n. 99) attributive al Comune del potere di sorveglianza sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Invero, la sorveglianza de qua - in quanto come e' pacifico, si risolve in affatto generiche facolta' ispettive di segnalazione e di denunzia - per un verso rimane, evidentemente, estranea alla materia dei controlli tipici riservati alla Regione dall'art. 130 della Costituzione; e, per altro verso, lungi dal contraddire, conferma, anzi, le funzioni amministrative, attribuite alla Regione dagli artt. 117 e 118 della Costituzione, nella materia della beneficenza pubblica, in quanto rispetto a queste si pone in posizione strumentale e di mera ausiliarita'.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 55 e 56 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (legge ospedaliera), 132 del r.d. 4 febbraio 1915, n. 148 (nuovo testo unico della legge comunale e provinciale), 81 del r.d. 5 febbraio 1891, n. 99 (approvazione del regolamento sulle istituzioni pubbliche di beneficenza), sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118, 130 della Costituzione, con l'ordinanza 8 giugno 1971 della Corte d'appello di Milano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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