Corte costituzionale
Sentenza n. 170/1973
Corte cost., sent. 28 novembre 1973, n. 170
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 170/1973
- Data di deposito
- 28 novembre 1973
- Data di decisione
- 22 novembre 1973
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giulio Gionfrida
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1973:170
Norme oggetto del giudizio
- art. 132, regio decreto n. 148 del 4 febbraio 1915
- art. 55, legge n. 132 del 12 febbraio 1968
- art. 56, legge n. 132 del 12 febbraio 1968
- art. 81, regio decreto n. 99 del 5 febbraio 1991
Parametri
Massime
Massima n. 6909
Non e' fondata - in riferimento agli artt. 117, 118, 130 della Costituzione - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 55 e 56 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (legge ospedaliera), nella parte in cui mantengono in vigore le norme art. 132 R.D. 4 febbraio 1915, n. 148 ed art. 81 R.D. 5 febbraio 1891, n. 99) attributive al Comune del potere di sorveglianza sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Invero, la sorveglianza de qua - in quanto come e' pacifico, si risolve in affatto generiche facolta' ispettive di segnalazione e di denunzia - per un verso rimane, evidentemente, estranea alla materia dei controlli tipici riservati alla Regione dall'art. 130 della Costituzione; e, per altro verso, lungi dal contraddire, conferma, anzi, le funzioni amministrative, attribuite alla Regione dagli artt. 117 e 118 della Costituzione, nella materia della beneficenza pubblica, in quanto rispetto a queste si pone in posizione strumentale e di mera ausiliarita'.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 55 e 56 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (legge ospedaliera), 132 del r.d. 4 febbraio 1915, n. 148 (nuovo testo unico della legge comunale e provinciale), 81 del r.d. 5 febbraio 1891, n. 99 (approvazione del regolamento sulle istituzioni pubbliche di beneficenza), sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118, 130 della Costituzione, con l'ordinanza 8 giugno 1971 della Corte d'appello di Milano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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