Corte costituzionale
Sentenza n. 151/1973
Corte cost., sent. 18 luglio 1973, n. 151
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 151/1973
- Data di deposito
- 18 luglio 1973
- Data di decisione
- 28 giugno 1973
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicola Reale
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1973:151
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 6876
L'inviolabilita' in relazione ai fatti costitutivi dei delitti contro la liberta' sessuale di cui agli artt. 519, n. 1, 521 e 524 c.p., e' stabilita dal legislatore, in favore degli infraquattordicenni in modo assoluto, escludendosi, ai sensi dell'art. 539 c.p. (la cui compatibilita' con l'art. 3 della Costituzione e' stata affermata dalla Corte costituzionale con le sent. 19 e 20 del 1971 e 107 del 1957), la possibilita' che l'imputato invochi a propria scusa l'ignoranza dell'eta' dell'offeso.
Massima n. 6877
Anziche' demandare al giudice di procedere, caso per caso all'accertamento della immaturita', il codice penale vigente ha preferito determinare preventivamente l'eta' in cui il minore deve senz'altro essere considerato immaturo. Questa scelta compiuta dal legislatore nell'ambito della discrezionalita' riservatagli (e che trova rispondenza nell'art. 97 circa l'imputabilita' del minore) non puo' dirsi irrazionale e non contrasta con l'art. 3 della Costituzione in relazione alla diversa disciplina penale stabilita nei riguardi di soggetti di diversa eta'. Al lume della comune normale esperienza non e' arbitrario ritenere che un minore infraquattordicenne, anche se fornito di precoce ingegno, difetti di quella capacita' di giudizio che gli consenta di valutare le implicazioni, specialmente di carattere etico, connaturate ai comportamenti sessuali.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 519, n. 1, 521 e 524 del codice penale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione dal tribunale di Roma con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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