Corte costituzionale
Sentenza n. 148/1973
Corte cost., sent. 18 luglio 1973, n. 148
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 148/1973
- Data di deposito
- 18 luglio 1973
- Data di decisione
- 28 giugno 1973
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Leonetto Amadei
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1973:148
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 6873
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 216 c.p., nella parte in cui impone, o rende facoltativa, l'applicazione della misura di sicurezza della casa di lavoro senza alcuna limitazione attinente alle condizioni di invalidita' al lavoro del soggetto alla stessa sottoposto, sollevata in riferimento all'art. 38 della Costituzione, e gia' decisa con la sentenza della Corte costituzionale n. 167 del 1972.
Massima n. 6874
E' non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 216 c.p., sollevata in riferimento all'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione. L'art. 216 c.p., non viola il principio di eguaglianza ne' sotto il profilo generico, ne' sotto il profilo specifico. L'assoggettamento degli invalidi al lavoro alla disciplina giuridica dell'art. 216 c.p. non e' in antitesi con la tutela costituzionale prevista per i lavoratori invalidi e in quanto tali. Il concetto di eguaglianza non puo' essere generalizzato oltre i limiti costituzionali che ad esso sono propri. Nell'invalido al lavoro destinatario della norma impugnata, e' presente una situazione soggettiva, tipica e assorbente: la condizione di socialmente pericoloso a causa e per effetto della sua condotta antigiuridica. Da cio' consegue che non sussiste una identita' di situazione giuridica, per effetto di una comune condizione fisica, tra l'invalido al lavoro socialmente pericoloso e l'invalido che tale non e'. Non viola il principio di eguaglianza sottoporre allo stesso trattamento - casa di lavoro - tanto soggetti validi, quanto soggetti invalidi. Presupposto della misura di sicurezza e' la pericolosita' sociale del soggetto, pericolosita' che puo' in concreto sussistere nonostante lo stato di invalidita'.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara:
a) la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 216 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 38 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe;
b) non fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 216 del codice penale, sollevata nella richiamata ordinanza, in riferimento all'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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