Corte costituzionale
Sentenza n. 146/1973
Corte cost., sent. 18 luglio 1973, n. 146
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 146/1973
- Data di deposito
- 18 luglio 1973
- Data di decisione
- 28 giugno 1973
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Oggioni
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1973:146
Norme oggetto del giudizio
- art. 304-bis, comma 1, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 6866
L'interrogatorio dell'imputato in istruttoria assume, nell'economia del processo penale, una fondamentale importanza per il suo aspetto peculiare che si identifica principalmente nella funzione di mezzo di difesa attraverso l'esposizione dei fatti e delle circostanze che concorrono a formare il suo piano difensivo, ed appunto in vista di tali caratteri la Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della norma che escludeva il difensore dall'assistenza a tale mezzo istruttorio. D'altra parte, l'intervento anche del difensore di parte civile all'interrogatorio dell'imputato costituisce esplicazione della prevista partecipazione della parte stessa all'accertamento penale, s'intende limitatamente ai fini che le sono propri. L'art. 304 bis c.p.p., nella parte in cui attribuisce al difensore di parte civile la facolta' di assistere all'interrogatorio dell'imputato e non riconosce eguale facolta' al difensore dell'imputato per quanto riguarda l'interrogatorio della parte civile investe, quindi, situazioni non comparabili, per quanto riguarda l'esplicazione del diritto di difesa, dato che l'interrogatorio della parte civile in istruttoria in relazione alla sua posizione processuale ha le caratteristiche tipiche della testimonianza, cioe' di una deposizione con l'obbligo di dire il vero, ed in relazione alla quale valgono comunque indubbiamente le considerazioni gia' svolte dalla Corte con la sent. n. 63 del 1972 al fine di escludere la lesione del diritto di difesa dell'imputato per la mancata assistenza del suo difensore all'interrogatorio dei testi in istruttoria. Trattandosi pertanto di situazioni non omogenee la relativa diversita' di trattamento non concreta una discriminazione in danno dell'imputato, e va quindi dichiarata infondata la questione sollevata contro la norma in questione in relazione all'art. 3 Cost. Parimenti infondata deve altresi' dichiararsi la questione sollevata contro la stessa norma in relazione all'art. 24 Cost. la quale si identifica sostanzialmente con la pretesa violazione della par condicio dell'imputato e della parte civile in relazione all'assistenza difensiva.
Massima n. 6867
La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 304 bis c.p.p. nella parte in cui esclude il difensore dell'imputato dall'assistenza all'assunzione delle prove testimoniali in istruttoria e' manifestamente infondata poiche' identica censura e' stata gia' dichiarata infondata con la sent. n. 63 del 1972 della Corte, e non vengono proposte ne' sussistono ragioni per discostarsi da tale decisione.
Massima n. 6868
La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 304 bis c.p.p. nella parte in cui non consente che il difensore di parte civile assista all'interrogatorio in istruttoria del suo patrocinato, sollevata in relazione alla presunta violazione degli artt. 3 e 24 Cost. subordinatamente al riconoscimento del diritto del difensore dell'imputato ad assistere all'interrogatorio della parte civile, che forma oggetto di altra censura sollevata in via principale, deve essere dichiarata infondata a seguito della reiezione della censura suddetta.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 304 bis, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente al difensore dell'imputato di assistere alla escussione dei testi in istruttoria, sollevata con l'ordinanza del pretore di Milano indicata in epigrafe in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, questione già decisa con sentenza n. 63 del 1972;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 304 bis, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non riconosce al difensore dell'imputato il diritto di assistere all'interrogatorio della parte civile, sollevata, con l'ordinanza del pretore di Gallarate indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della stessa norma dell'art. 304 bis, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente al difensore della parte civile di assistere all'interrogatorio del proprio patrocinato, sollevata con la menzionata ordinanza in riferimento agli indicati articoli della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI-
LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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