Corte costituzionale

Sentenza n. 136/1973

Corte cost., sent. 16 luglio 1973, n. 136

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
136/1973
Data di deposito
16 luglio 1973
Data di decisione
28 giugno 1973
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Trimarchi
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1973:136

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 1, legge n. 156 del 14 febbraio 1963
  • legge n. 156 del 14 febbraio 1963

Parametri

Massime

Massima n. 6835

Non e' fondata in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma primo, della legge 14 febbraio 1963, n. 156 (disposizioni relative al personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo) nella parte in cui esclude che il premio di fedelta' spetti all'iscritto al fondo di previdenza, qualora il rapporto di impiego venga meno per recesso del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2119 del codice civile: il premio di fedelta', infatti, non puo' considerarsi retribuzione in senso stretto, o comunque parte della retribuzione che, ai fini previdenziali venga ad integrazione dell'indennita' di anzianita' o al pari di questa corrisposta all'atto della cessazione del rapporto d'impiego.

Massima n. 6836

L'art. 36 della Costituzione - dal cui contenuto normativo sono estranee le figure assicurative e previdenziali ancorche' rientranti nell'ambito del lavoro subordinato, come il caso del premio di fedelta' di cui all'art. 2 della legge 14 febbraio 1963 n. 156 - non garantisce il diritto ad ogni e qualsiasi controprestazione a fronte di ogni e qualsiasi prestazione di lavoro, sibbene solo quelle controprestazioni che sinallagmaticamente collegate alle prestazioni servano nell'economia del rapporto, proporzionate alla quantita' del lavoro prestato, ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa. L'art. 36, pertanto, non copre tutto il terreno del trattamento economico del dipendente e quindi al legislatore ordinario e' rilasciato nella pratica configurazione dei vari rapporti di lavoro o di impiego di prevedere al di fuori di quella normativa controprestazioni che, pur essendo lato sensu retributive, in effetti ed a rigore non presentino tale carattere. - S. n. 82/1973.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma primo, della legge 14 febbraio 1963, n. 156 (disposizioni relative alla previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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