Corte costituzionale
Sentenza n. 136/1973
Corte cost., sent. 16 luglio 1973, n. 136
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 136/1973
- Data di deposito
- 16 luglio 1973
- Data di decisione
- 28 giugno 1973
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Trimarchi
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1973:136
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 1, legge n. 156 del 14 febbraio 1963
- legge n. 156 del 14 febbraio 1963
Parametri
Massime
Massima n. 6835
Non e' fondata in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma primo, della legge 14 febbraio 1963, n. 156 (disposizioni relative al personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo) nella parte in cui esclude che il premio di fedelta' spetti all'iscritto al fondo di previdenza, qualora il rapporto di impiego venga meno per recesso del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2119 del codice civile: il premio di fedelta', infatti, non puo' considerarsi retribuzione in senso stretto, o comunque parte della retribuzione che, ai fini previdenziali venga ad integrazione dell'indennita' di anzianita' o al pari di questa corrisposta all'atto della cessazione del rapporto d'impiego.
Massima n. 6836
L'art. 36 della Costituzione - dal cui contenuto normativo sono estranee le figure assicurative e previdenziali ancorche' rientranti nell'ambito del lavoro subordinato, come il caso del premio di fedelta' di cui all'art. 2 della legge 14 febbraio 1963 n. 156 - non garantisce il diritto ad ogni e qualsiasi controprestazione a fronte di ogni e qualsiasi prestazione di lavoro, sibbene solo quelle controprestazioni che sinallagmaticamente collegate alle prestazioni servano nell'economia del rapporto, proporzionate alla quantita' del lavoro prestato, ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa. L'art. 36, pertanto, non copre tutto il terreno del trattamento economico del dipendente e quindi al legislatore ordinario e' rilasciato nella pratica configurazione dei vari rapporti di lavoro o di impiego di prevedere al di fuori di quella normativa controprestazioni che, pur essendo lato sensu retributive, in effetti ed a rigore non presentino tale carattere. - S. n. 82/1973.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma primo, della legge 14 febbraio 1963, n. 156 (disposizioni relative alla previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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