Corte costituzionale
Sentenza n. 131/1973
Corte cost., sent. 16 luglio 1973, n. 131
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 131/1973
- Data di deposito
- 16 luglio 1973
- Data di decisione
- 28 giugno 1973
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Rossi
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1973:131
Norme oggetto del giudizio
- art. 15, legge n. 641 del 5 luglio 1961
- art. 2, comma 3, legge n. 641 del 5 luglio 1961
- art. 2, comma 2, legge n. 641 del 5 luglio 1961
- art. 15, decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 26 ottobre 1972
Parametri
- art. 21, Costituzione
- art. 53, comma 1, Costituzione
- art. 53, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 6823
E' indubbio che la Costituzione garantisce sia la manifestazione del pensiero sia la divulgazione del pensiero dichiarato. E' pur vero che tale liberta' non esclude possano essere disciplinate dal legislatore le modalita' di esercizio del diritto, per il necessario contemperamento con altri interessi costituzionalmente rilevanti, come gia' piu' volte riconosciuto da questa Corte (sent. n. 129 del 1970; n. 1 del 1956; n. 48 del 1964). Ma detta disciplina non puo' essere mai tale da rendere piu' difficile, e per taluni casi limite anche impossibile, l'espressione del pensiero.
Massima n. 6824
L'art. 15 della legge 5 luglio 1961, n. 641, nella parte in cui dispone, in relazione all'art. 2, secondo e terzo comma, stessa legge, che siano soggette all'imposta sulla pubblicita' affine, quelle forme di propaganda ideologica effettuate, senza motivi di lucro, a cura diretta dell'interessato, contrasta con gli artt. 21 e 53, primo comma, della Costituzione. Invero la sottoposizione a tributo di tali attivita' - come l'esporre un cartello o il distribuire personalmente manifesti - contrasta con il principio della capacita' contributiva, perche' non e' dato ravvisare alcuna manifestazione di reddito o di spesa cui collegare l'imposizione stessa e con l'art. 21 della Costituzione, sussistendo un onere non giustificato che rende piu' difficile - e in alcuni casi limite impossibile - l'espressione del pensiero.
Massima n. 6825
L'art. 15 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, limitatamente alla parte in cui assoggetta ad imposta anche le forme di pubblicita' ideologica effettuate a cura diretta degli interessati senza motivi di lucro, contrasta con gli artt. 53, primo comma e 21 della Costituzione, per le stesse ragioni indicate sub massima B, e la relativa dichiarazione di illegittimita' costituzionale va pronunciata conseguenzialmente ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, N. 641.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15 della legge 5 luglio 1961, n. 641, in relazione all'art. 2, secondo e terzo comma, della stessa legge, nella parte in cui assoggetta ad imposta anche le forme di propaganda ideologica effettuata, senza fini di lucro, a diretta cura degli interessati;
2) ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, numero 87, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, limitatamente alla parte in cui assoggetta ad imposta anche le forme di pubblicità ideologica effettuata a cura diretta degli interessati senza motivi di lucro.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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