Corte costituzionale
Sentenza n. 129/1973
Corte cost., sent. 16 luglio 1973, n. 129
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 129/1973
- Data di deposito
- 16 luglio 1973
- Data di decisione
- 28 giugno 1973
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Battista Benedetti
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1973:129
Norme oggetto del giudizio
- art. 25, comma 2, legge n. 246 del 5 marzo 1963
- art. 25, comma 3, legge n. 246 del 5 marzo 1963
- art. 25, legge n. 246 del 5 marzo 1963
- art. 25, comma 3, legge n. 243 del 5 marzo 1963
Parametri
Massime
Massima n. 6817
Con sentenza n. 44 del 1966 la Corte costituzionale, nel decidere la questione di legittimita' costituzionale dell'intero art. 25 della legge 5 marzo 1963, n. 246, sull'"Istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili", in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., ha dichiarato l'incostituzionalita' del solo comma secondo sul rilievo che la facolta' dallo stesso prevista di sottoporre ad imposizione anche coloro che avessero alienato aree fabbricabili tra la data di riferimento e quella di entrata in vigore della legge dava luogo ad un'applicazione dell'imposta a rapporti esauriti senza che l'efficacia retroattiva della norma fosse sorretta da alcuna razionale presunzione che gli effetti economici dell'alienazione e del valore realizzato fossero rimasti nella sfera patrimoniale del soggetto; con la stessa sentenza ha, per contro, dichiarata non fondata l'eccezione d'incostituzionalita' del terzo comma dell'art. 25 osservando che nell'ipotesi da esso prevista l'aumento di valore colpito dall'imposta e' esistente nella sfera patrimoniale dell'intestatario dell'area fabbricabile al momento della deliberazione istitutiva dell'imposta straordinaria, ragion per cui il rapporto che deve sussistere tra imposizione e capacita' contributiva non deve in questo caso considerarsi spezzato.
Massima n. 6818
L'art. 25 della legge 5 marzo 1963, n. 246, sull'"Istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili" dava facolta' a taluni Comuni (comma primo) di retrodatare fino a dieci anni la data di riferimento; riconosceva altresi' la facolta' (comma secondo) di applicare l'imposta sull'incremento di valore a carico di coloro che avessero alienato aree fabbricabili tra la predetta data e quella di entrata in vigore della legge; faceva, infine, obbligo (comma terzo) di assoggettare a imposta straordinaria i soggetti indicati dall'art. 3 intestatari di aree fabbricabili alla data di istituzione del tributo. Dal testo originario dell'art. 25 risulta evidente la completa autonomia delle due imposizioni e la netta distinzione dei rispettivi presupposti ravvisandosi nella prima (comma secondo) l'applicazione retroattiva del tributo all'incremento di valore realizzato con l'alienazione dell'area e sottoponendosi a tassazione, nella seconda ipotesi (comma terzo), il plusvalore verificatosi a favore di quei soggetti che hanno conservato la proprieta' delle aree nel periodo intercorrente tra la data di riferimento fissata ai sensi del primo comma, o tra quella di posteriore acquisto, e la data della deliberazione istitutiva della imposta.
Massima n. 6819
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25, comma terzo, della legge 5 marzo 1963, n. 246, in riferimento all'art. 53, comma primo, Cost., formulata sul rilievo che l'incostituzionalita' riflessa di detta norma deriverebbe dalla dichiarazione d'incostituzionalita' del comma secondo dello stesso articolo pronunciata con precedente sentenza n. 44 del 1966 in quanto (sussistendo una completa autonomia tra le due forme d'imposizione e una netta distinzione d'incostituzionalita' del comma secondo, relativo alla tassazione retroattiva delle alienazioni di aree, non costituisce impedimento all'applicazione dell'imposta in via straordinaria, prevista dal terzo comma per quei Comuni che si siano avvalsi della facolta' ad essi concessa (comma primo) di retrodatare la data di riferimento.
Massima n. 6820
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25, comma terzo, della legge 5 marzo 1963, n. 246, formulata sul rilievo che l'applicazione dello stesso implicherebbe una sia pur limitata efficacia del comma secondo dello stesso articolo dichiarato incostituzionale con sentenza n. 44 del 1966, donde la norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia nella tonalita' dei suoi effetti; la norma dichiarata costituzionalmente illegittima con l'indicata sentenza ha cessato di avere efficacia, mentre valida e operante permane l'imposizione in via straordinaria di cui al terzo comma essendo essa disgiunta e non presupponendo in alcun modo l'operativita' della norma travolta con la precedente pronuncia d'incostituzionalita'.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma terzo, della legge 5 marzo 1963, n. 246, sulla "Istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili", sollevata, con le ordinanze indicate in epigrafe, dalla Corte di appello di Genova, in riferimento agli artt. 53, comma primo, e 136, comma primo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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