Corte costituzionale
Sentenza n. 120/1973
Corte cost., sent. 10 luglio 1973, n. 120
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 120/1973
- Data di deposito
- 10 luglio 1973
- Data di decisione
- 27 giugno 1973
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Verzì
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1973:120
Norme oggetto del giudizio
- art. 12, legge n. 1103 del 4 agosto 1965
Parametri
Massime
Massima n. 6801
Il diritto di liberta' di associazione, comprensivo anche di quello di non associazione, incontra come limite il potere dello Stato di imporre a determinate categorie di cittadini l'obbligo di iscrizione ad enti a struttura associativa, quando tali enti siano creati per il raggiungimento e la tutela di interessi pubblici costituzionalmente garantiti. Pertanto l'art. 12, l. 4 agosto 1965, n. 1103, che obbliga gli esercenti l'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica (anche se dipendenti da enti pubblici con divieto di esercizio di libera professione), in possesso di taluni requisiti, all'iscrizione nel corrispondente albo provinciale, non viola l'art. 18 della Costituzione in quanto mira alla salvaguardia degli interessi della categoria ed alla tutela dei cittadini. Cfr.: sentt. n. 69 del 1962 e nn. 11 e 98 del 1968.
Massima n. 6802
Non e' in contrasto con il principio di eguaglianza che l'obbligo di iscrizione nell'albo provinciale dei tecnici di radiologia medica sia imposto anche ai soggetti che svolgono tale attivita' alle dipendenze di enti pubblici con espresso divieto di esercizio della libera professione. La disparita' di trattamento rispetto agli altri sanitari soggetti (attraverso la iscrizione nei rispettivi albi professionali) alla disciplina dell'Ordine o del Collegio, limitatamente all'esercizio della libera professione, si giustifica infatti stante la particolare delicatezza dei compiti affidati ai tecnici di radiologia. Non e' percio' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, sotto tale profilo, nei confronti dell'art. 12 legge 4 agosto 1965, n. 1103, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Massima n. 6803
Ai fini della soluzione della proposta questione di legittimita' costituzionale, allorche' la questione stessa non abbia comunque fondamento, non e' necessario che la Corte accerti quale delle opposte interpretazioni sostenute dalle parti debba darsi alla norma impugnata. (Specie concernente l'estensione ai tecnici di radiologia medica dipendenti da enti pubblici con divieto di esercizio della libera professione, dell'obbligo di iscrizione nell'albo provinciale, estensione che innanzi alla Corte si contestava fosse effettivamente prevista dall'impugnato art. 12 legge 4 agosto 1965, n. 1103).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 4 agosto 1965, n. 1103 (regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 18 della Costituzione dalle ordinanze del pretore di Modena e del tribunale di Roma, indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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