Corte costituzionale

Sentenza n. 120/1973

Corte cost., sent. 10 luglio 1973, n. 120

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
120/1973
Data di deposito
10 luglio 1973
Data di decisione
27 giugno 1973
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Verzì
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1973:120

Norme oggetto del giudizio

  • art. 12, legge n. 1103 del 4 agosto 1965

Parametri

Massime

Massima n. 6801

Il diritto di liberta' di associazione, comprensivo anche di quello di non associazione, incontra come limite il potere dello Stato di imporre a determinate categorie di cittadini l'obbligo di iscrizione ad enti a struttura associativa, quando tali enti siano creati per il raggiungimento e la tutela di interessi pubblici costituzionalmente garantiti. Pertanto l'art. 12, l. 4 agosto 1965, n. 1103, che obbliga gli esercenti l'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica (anche se dipendenti da enti pubblici con divieto di esercizio di libera professione), in possesso di taluni requisiti, all'iscrizione nel corrispondente albo provinciale, non viola l'art. 18 della Costituzione in quanto mira alla salvaguardia degli interessi della categoria ed alla tutela dei cittadini. Cfr.: sentt. n. 69 del 1962 e nn. 11 e 98 del 1968.

Massima n. 6802

Non e' in contrasto con il principio di eguaglianza che l'obbligo di iscrizione nell'albo provinciale dei tecnici di radiologia medica sia imposto anche ai soggetti che svolgono tale attivita' alle dipendenze di enti pubblici con espresso divieto di esercizio della libera professione. La disparita' di trattamento rispetto agli altri sanitari soggetti (attraverso la iscrizione nei rispettivi albi professionali) alla disciplina dell'Ordine o del Collegio, limitatamente all'esercizio della libera professione, si giustifica infatti stante la particolare delicatezza dei compiti affidati ai tecnici di radiologia. Non e' percio' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, sotto tale profilo, nei confronti dell'art. 12 legge 4 agosto 1965, n. 1103, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Massima n. 6803

Ai fini della soluzione della proposta questione di legittimita' costituzionale, allorche' la questione stessa non abbia comunque fondamento, non e' necessario che la Corte accerti quale delle opposte interpretazioni sostenute dalle parti debba darsi alla norma impugnata. (Specie concernente l'estensione ai tecnici di radiologia medica dipendenti da enti pubblici con divieto di esercizio della libera professione, dell'obbligo di iscrizione nell'albo provinciale, estensione che innanzi alla Corte si contestava fosse effettivamente prevista dall'impugnato art. 12 legge 4 agosto 1965, n. 1103).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 4 agosto 1965, n. 1103 (regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 18 della Costituzione dalle ordinanze del pretore di Modena e del tribunale di Roma, indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze