Corte costituzionale

Sentenza n. 112/1973

Corte cost., sent. 5 luglio 1973, n. 112

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
112/1973
Data di deposito
5 luglio 1973
Data di decisione
26 giugno 1973
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vezio Crisafulli
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1973:112

Norme oggetto del giudizio

  • art. 53, comma 2, legge della Regione siciliana n. 7 del 23 marzo 1971
  • art. 52, comma 1, legge della Regione siciliana n. 7 del 23 marzo 1971

Parametri

Massime

Massima n. 6775

La questione di legittimita' costituzionale relativa all'art. 53, secondo comma, della legge reg. sic. 23 marzo 1971, n.7 (contenente norme sull'ordinamento degli Uffici e sul personale dell'Amministrazione regionale), la quale stabilisce che l'Amministrazione rimborsi al dipendente dichiarato esente da responsabilita' le spese sostenute per il giudizio, e' manifestamente irrilevante nel corso di un giudizio di responsabilita', non essendo la Corte dei conti chiamata a farne ne' diretta ne' indiretta applicazione: la norma si riferisce, infatti, a rapporti interni tra l'Amministrazione regionale e i suoi dipendenti, successivi al giudizio di responsabilita', per il caso che tale giudizio abbia a concludersi con pronuncia assolutoria e pertanto nessuna influenza potrebbe su quest'ultimo esplicare una qualsiasi decisione della Corte costituzionale.

Massima n. 6776

La norma di cui all'art. 108, primo comma, della Costituzione, stabilisce una riserva esclusiva di legge statale, essendo pacifico che alle Regioni non spettano potesta' legislative comunque concernenti la materia giurisdizionale.

Massima n. 6777

La norma di cui all'art. 52, primo comma, della legge Reg. sic. 23 marzo 1971, n. 7 (contenente norme sull'ordinamento degli uffici e sul personale dell'Amministrazione regionale), circoscrivendo la responsabilita' degli impiegati regionali alle ipotesi di dolo e di colpa grave, non e' diretta a regolare la materia dei giudizi di responsabilita' riservati alla Corte dei conti, ne' ha sull'esercizio da parte di questa della sua giurisdizione, altra e diversa incidenza da quella di tutte le norme del diritto sostanziale, dettate da leggi statali o regionali, che ogni giudice, ordinario o speciale, e' istituzionalmente tenuto ad applicare per definire la controversie sottopostegli: essa, infatti, ha per oggetto la responsabilita' per danni alla Regione inerente al rapporto di servizio con gli impiegati che ne dipendono e non diventa norma sulla giurisdizione per la sola circostanza che tale responsabilita' non possa farsi valere che in sede di giurisdizione necessaria della Corte dei conti, allo stesso modo come, ad esempio, le norme di diritto penale materiale rimangono ben distinte dalle norme processuali, pur non essendo suscettibili di applicazione se non ad opera dell'autorita' giudiziaria competente.

Massima n. 6778

L'attribuzione alla Regione siciliana di una potesta' legislativa primaria in materia di "ordinamento degli uffici e degli enti regionali" (art. 14 lett. p dello Statuto) e di stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato" (art. 14 lett. q dello Statuto), che incontra i soli limiti delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato, oltre a quelli del rispetto degli obblighi internazionali e delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, implica la possibilita' che il rapporto di servizio dei dipendenti regionali, ed i connessi obblighi e responsabilita', ricevano una disciplina differenziata rispetto a quella vigente per gli impiegati dello Stato.

Massima n. 6779

La circostanza che lo stato giuridico delle varie categorie di pubblici impiegati statali, regionali o di altri enti pubblici, dei quali la regione si avvale in larga misura nell'esercizio delle sua attribuzioni amministrative, possa non illegittimamente essere diverso non implica altresi' che le rispettive responsabilita', per danni causati alla Regione nello svolgimento di un rapporto sostanzialmente unico, siano da valutare diversamente, alla stregua delle differenti norme che ne disciplinano il rapporto d'impiego con le rispettive Amministrazioni di provenienza: la situazione di tutti coloro che dalla Regione dipendono solo funzionalmente, deve, infatti, quanto alla responsabilita' in cui possono incorrere nei confronti della stessa, essere attratta nell'ambito della regolamentazione applicabile, a parita' di condizioni di fatto, ai dipendenti regionali, che sono "pleno jure" anche impiegati regionali, cosi' come, del resto, i relativi giudizi nei confronti degli uni e degli altri, si fanno ugualmente rientrare per giurisprudenza costante nell'area della speciale giurisdizione della Corte dei conti.

Massima n. 6780

E' costituzionalmente illegittima la disposizione di cui all'art. 52, primo comma, della legge reg. sic. 23 marzo 1971 (contenente norme sull'ordinamento degli uffici e sul personale dell'Amministrazione regionale). nella parte in cui, limitando la responsabilita' degli impiegati della Regione, per danni a questa arrecati in violazione di obblighi di servizio, ai casi di dolo e colpa grave, esclude dalla stessa disciplina gli impiegati dello Stato e di altri enti pubblici che abbiano anche essi recato danno alla Regione nello svolgimento di un rapporto di servizio alle sue dipendenze.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, secondo comma, della legge della Regione siciliana 23 marzo 1971, n. 7 (ordinamento degli uffici e del personale dell'Amministrazione regionale), sollevata dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, con l'ordinanza di cui in epigrafe;

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 52, primo comma, della legge predetta, nella parte in cui esclude dalla disciplina dallo stesso dettata gli impiegati dello Stato e di altri enti pubblici che abbiano recato danno alla Regione nello svolgimento di un rapporto di servizio alle dipendenze di essa.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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