Corte costituzionale
Sentenza n. 111/1973
Corte cost., sent. 5 luglio 1973, n. 111
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 111/1973
- Data di deposito
- 5 luglio 1973
- Data di decisione
- 26 giugno 1973
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Trimarchi
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1973:111
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 3, legge n. 119 del 5 aprile 1969
- art. 31, decreto del Presidente della Repubblica n. 1068 del 27 ottobre 1953
- legge n. 715 del 15 luglio 1906
Parametri
Massime
Massima n. 6773
E' manifestamente infondata in riferimento all'art. 33, comma quinto, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma terzo, della legge 9 (recte: 5) aprile 1969, n. 119, nella parte in cui prevede che l'esame di maturita' posto a conclusione degli studi svolti nell'istituto tecnico abilita all'esercizio della professione, essendo stata la stessa questione dichiarata non fondata con la sentenza n. 43 del 1972 e non contenendo la nuova ordinanza di rimessione argomenti nuovi che impongano un riesame del problema da parte della Corte.
Massima n. 6774
Non e' fondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 5 aprile 1969, n. 119, nella parte in cui secondo una certa interpretazione determina un differente trattamento tra professionisti nel senso che mentre per talune categorie e' prescritto oltre all'esame conclusivo degli studi anche un esame di abilitazione all'esercizio della professione, per altre, invece, cotesto secondo esame non sarebbe previsto. Infatti, per un verso, relativamente ai ragionieri - cui l'ordinanza si riferisce - anche dopo l'entrata in vigore della legge del 1969 continua ad avere vigore la disciplina dettata con la legge n. 715 del 1906, per cui per l'iscrizione all'albo professionale i ragionieri devono aver compiuto un biennio di pratica e superato il prescritto esame teorico-pratico; per altro verso, non e' consentito ravvisare alcuna ingiustificata differenza nei confronti della disciplina dettata per altri professionisti, rientrando nella discrezionalita' del legislatore la determinazione di criteri e strumenti diretti al concreto accertamento delle qualita', attitudini e capacita' professionali.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma terzo, della legge 9 (recte: 5) aprile 1969, n. 119 (conversione in legge con modificazioni del d.l. 15 febbraio 1969, n. 9, riguardante il riordinamento degli esami di Stato di maturità, di abilitazione e di licenza della scuola media), nella parte in cui prevede che l'esame di maturità posto a conclusione degli studi svolti nell'istituto tecnico abilita all'esercizio della professione, questione sollevata in riferimento all'art. 33, comma quinto, della Costituzione, dal tribunale di Bergamo con l'ordinanza indicata in epigrafe e già dichiarata non fondata con sentenza n. 43 del 1972;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 1, comma terzo, della citata legge n. 119 del 1969, in parte qua, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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