Corte costituzionale

Sentenza n. 11/1973

Corte cost., sent. 20 febbraio 1973, n. 11

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
11/1973
Data di deposito
20 febbraio 1973
Data di decisione
6 febbraio 1973
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Angelo de Marco
Presidente
CHIARELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1973:11

Norme oggetto del giudizio

  • art. 12, comma 4, legge n. 62 del 24 febbraio 1967
  • art. 25, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 749 del 5 giugno 1965
  • art. 25, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 749 del 5 giugno 1965

Parametri

Massime

Massima n. 6559

Il principio generale fissato dall'art. 99 del R.D.L. del 1923, n. 2960, secondo il quale nel caso di cumulo consentito di rapporti di pubblico impiego, ove le relative retribuzioni superino nel loro complesso le 750.000 lire annue, si procede al cumulo delle retribuzioni stesse, riducendo di un terzo quella minore ed in casi di parita' una qualsiasi delle due, si applica anche al caso di cumulo di incarichi d'insegnamento con altro rapporto d'impiego. In conseguenza debbono dichiararsi illegittimi, per violazione del principio di eguaglianza, le disposizioni della legislazione universitaria contenuta nei commi secondo e terzo dell'art. 25 del D.P.R. n. 749 del 1965, le quali disciplinando diversamente la materia, riducono, per il caso di cumulo d'impieghi, in misura superiore ad un terzo, la retribuzione per gli incarichi universitari e - nell'ipotesi prevista dal terzo comma - consentono la riduzione della retribuzione piu' elevata, cosicche' puo' verificarsi l'ipotesi che per due rapporti d'impiego la retribuzione cumulata sia inferiore a quella spettante per uno solo.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, secondo e terzo comma, del d.P.R. 5 giugno 1965, n. 749, sul conglobamento dell'assegno mensile e competenze analoghe negli stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale, in applicazione della legge 5 dicembre 1964, n. 1268, nella parte in cui dispongono che le retribuzioni fissate al primo comma vengano ridotte rispettivamente al 31 per cento per gl'incaricati interni e al 38 per cento per gl'incaricati esterni, anziché stabilire che in entrambe le ipotesi venga ridotta del terzo la retribuzione minore;

b) dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma quarto, della legge 24 febbraio 1967, n. 62, sulla istituzione di nuove cattedre universitarie, di nuovi posti di assistente universitario, e nuova disciplina degli incarichi di insegnamento universitario e degli assistenti volontari, prospettata con ordinanza del Consiglio di Stato 17 marzo 1972, in relazione al capo di ricorso in quella sede proposto dal prof. Conti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 1973.

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- PAOLO ROSSI - GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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