Corte costituzionale
Sentenza n. 109/1973
Corte cost., sent. 5 luglio 1973, n. 109
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 109/1973
- Data di deposito
- 5 luglio 1973
- Data di decisione
- 26 giugno 1973
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Astuti
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1973:109
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, comma 1, legge n. 1744 del 29 dicembre 1962
Parametri
Massime
Massima n. 6769
La disciplina contenuta nell'art. 5, primo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1744 (ora abrogata e sostituita dalla nuova disciplina dell'imposta di registro introdotta con il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634) non contrasta con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione. Essa, in primo luogo, non parifica l'evasore che volontariamente occulti il presupposto di imposta e colui che, dopo aver presentato regolare denunzia di un contratto pluriennale e pagato la prima annualita' d'imposta, omette o ritarda, anche senza colpa, il pagamento di una delle annualita' successive, essendo prevista per le due ipotesi una diversa misura della sopratassa. In secondo luogo la disciplina impugnata non determina una irragionevole disparita' di trattamento, ai fini dell'imposta di registro, tra i contratti di locazione di immobili urbani e gli altri soggetti a registrazione, essendo la diversita' della disciplina giustificata, oltre che dalla facilita' di evasione del tributo rispetto alle locazioni di immobili urbani, dalla circostanza che l'imposta per questi previsti comprendeva anche l'imposta generale sull'entrata. Egualmente e' da escludere il contrasto della normativa in esame con il principio di cui all'art. 53 della Costituzione, essendo fuori luogo in materia di sopratasse, per la loro natura di sanzione e non gia' di obbligazione tributaria, qualsiasi riferimento al principio costituzionale del concorso alle spese pubbliche in ragione della capacita' contributiva di ciascuno.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1744 (nuove disposizioni per l'applicazione delle leggi di registro, dell'i.g.e. e del bollo ai contratti di locazione dei beni immobili urbani), sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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