Corte costituzionale

Sentenza n. 109/1973

Corte cost., sent. 5 luglio 1973, n. 109

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
109/1973
Data di deposito
5 luglio 1973
Data di decisione
26 giugno 1973
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Astuti
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1973:109

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, comma 1, legge n. 1744 del 29 dicembre 1962

Parametri

Massime

Massima n. 6769

La disciplina contenuta nell'art. 5, primo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1744 (ora abrogata e sostituita dalla nuova disciplina dell'imposta di registro introdotta con il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634) non contrasta con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione. Essa, in primo luogo, non parifica l'evasore che volontariamente occulti il presupposto di imposta e colui che, dopo aver presentato regolare denunzia di un contratto pluriennale e pagato la prima annualita' d'imposta, omette o ritarda, anche senza colpa, il pagamento di una delle annualita' successive, essendo prevista per le due ipotesi una diversa misura della sopratassa. In secondo luogo la disciplina impugnata non determina una irragionevole disparita' di trattamento, ai fini dell'imposta di registro, tra i contratti di locazione di immobili urbani e gli altri soggetti a registrazione, essendo la diversita' della disciplina giustificata, oltre che dalla facilita' di evasione del tributo rispetto alle locazioni di immobili urbani, dalla circostanza che l'imposta per questi previsti comprendeva anche l'imposta generale sull'entrata. Egualmente e' da escludere il contrasto della normativa in esame con il principio di cui all'art. 53 della Costituzione, essendo fuori luogo in materia di sopratasse, per la loro natura di sanzione e non gia' di obbligazione tributaria, qualsiasi riferimento al principio costituzionale del concorso alle spese pubbliche in ragione della capacita' contributiva di ciascuno.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1744 (nuove disposizioni per l'applicazione delle leggi di registro, dell'i.g.e. e del bollo ai contratti di locazione dei beni immobili urbani), sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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