Corte costituzionale
Sentenza n. 105/1973
Corte cost., sent. 5 luglio 1973, n. 105
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 105/1973
- Data di deposito
- 5 luglio 1973
- Data di decisione
- 26 giugno 1973
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Battista Benedetti
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1973:105
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 6760
Va dichiarata inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 580 del codice civile, sollevata dal Tribunale di Messina con ordinanza 13 aprile 1971, in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione, poiche' il giudice a quo ha gia' statuito in ordine all'applicazione della norma impugnata nel giudizio dinanzi ad esso pendente avendo dichiarato, con sentenza non definitiva del 17 maggio 1966, che ai figli minori non riconoscibili spetta un assegno vitalizio. Questa statuizione e' ovviamente preclusiva dalla questione di costituzionalita' successivamente proposta in ordine alla quale si assume che l'attribuzione di un assegno vitalizio, in caso di successione legittima, ai figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili comporta una grave limitazione della capacita' di succedere di questi soggetti cui verrebbe in sostanza riservato un trattamento giuridico deteriore rispetto a quello assicurato agli ascendenti, collaterali e parenti entro il sesto grado. Nessuna efficacia potrebbe spiegare l'eventuale pronuncia della Corte nella controversia ora all'esame del giudice a quo avendo il tribunale gia' statuito con la ricordata sentenza proprio nello specifico punto formante oggetto del dubbio di legittimita' costituzionale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 580 del codice civile, sollevata dal tribunale di Messina, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede del Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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