Corte costituzionale
Sentenza n. 104/1973
Corte cost., sent. 5 luglio 1973, n. 104
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 104/1973
- Data di deposito
- 5 luglio 1973
- Data di decisione
- 26 giugno 1973
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Giovanni Battista Benedetti
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1973:104
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, ultimo co., legge n. 212 del 4 aprile 1956
- art. 4, legge n. 212 del 4 aprile 1956
- art. 2, legge n. 212 del 4 aprile 1956
Parametri
- art. 117, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 130, Costituzione
- V disp.tr., statuto regione Emilia Romagna
- art. 59, legge n. 212 del 10 febbraio 1953
Massime
Massima n. 6756
Nel nostro ordinamento costituzionale alle Regioni a statuto ordinario non e' attribuita alcuna competenza legislativa (art. 117 Cost.) e, quindi, alcuna correlativa funzione amministrativa (art. 118 Cost.) in materia elettorale, nella cui disciplina rientra tutta quella normazione positiva che attiene all'organizzazione della funzione elettorale ed allo svolgimento delle elezioni.
Massima n. 6757
La legge 4 aprile 1956, n. 212, contenente "norme per la disciplina della propaganda elettorale, ha affidato alla giunta municipale la delimitazione degli spazi affissionali per la propaganda elettorale e la loro ripartizione in tante sezioni distinte quante sono le liste o le candidature ammesse (art. 4) disponendo altresi' che, nel caso in cui la giunta non provveda alle indicate operazioni entro il termine di cinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, il Prefetto nomina un suo commissario che si sostituisce alla giunta nell'espletamento di tali compiti (art. 2, ultimo comma). Le operazioni di determinazione e riparto degli spazi per le affissioni sono quindi eseguite dalla giunta municipale nella qualita' di organo cui la legge affida l'esercizio di funzioni statali ed in relazione a detta specifica posizione e alla natura delle funzioni appare ovvia la riserva allo Stato dei poteri di vigilanza e di controllo sostitutivo su detto organo. Spetta pertanto allo Stato, e per esso al Prefetto nella sua qualita' di organo statale preposto alla vigilanza del regolare svolgimento di alcune operazioni tecniche del procedimento elettorale, il potere di nominare un Commissario che, in sostituzione della giunta municipale inadempiente, provveda a delimitare e ripartire gli spazi affissionali per la propaganda elettorale ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge n. 212 del 1956.
Massima n. 6758
Non avendo la Regione Emilia-Romagna alcuna competenza legislative e amministrativa in materia elettorale, spetta allo Stato il potere di nominare un commissario che, in sostituzione della giunta municipale inadempiente, provveda a delimitare e ripartire gli spazi per le affissioni della propaganda elettorale ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e per conseguenza va annullato il provvedimento 17 aprile 1972, n. 4363, con il quale il comitato di controllo sugli atti degli enti locali della Regione Emilia-Romagna ha nominato un proprio Commissario con incarico di procedere alle operazioni anzidette nel Comune di Cortemaggiore. L'intervento sostitutivo del comitato e' lesivo della competenza statale e non e' giustificabile ai sensi degli artt. 130 Cost., 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e V disp. trans. dello statuto regionale, giacche' il controllo previsto da queste norme si riferisce unicamente agli organi rappresentativi degli enti locali che pongono in essere atti rientranti nella loro competenza istituzionale e non puo', per contro, estendersi agli stessi organi ove agiscano per l'esercizio di attribuzioni statali ad essi demandate.
Massima n. 6759
Il potere di annullamento spettante al Comitato di controllo sugli atti degli enti locali della Regione puo' esercitarsi su atti ritenuti illegittimi che siano stati adottati dalle Provincie, dai Comuni e da altri enti locali, ma non puo' estendersi ad atti posti in essere da organi che agiscono per l'esercizio di attribuzioni statali ad essi dalla legge demandati. La deliberazione n. 56 del 17 aprile 1972 con la quale il Commissario di nomina prefettizia ha provveduto nel comune di Cortemaggiore alla delimitazione e riparto degli spazi affissionali per la propaganda elettorale ai sensi dell'art. 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212, in sostituzione della giunta municipale inadempiente, non e' atto emesso dal Commissario in qualita' di organo comunale per l'esercizio di attivita' propria del Comune bensi' provvedimento - relativo allo svolgimento del servizio elettorale la cui organizzazione e' di riserva statale - imputabile e riferibile allo Stato ed in quanto tale non suscettibile di annullamento da parte del Comitato di controllo regionale. Va conseguentemente annullato il provvedimento 19 aprile 1972, n. 4472, con il quali il Comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali della Regione Emilia-Romagna ha annullato la citata deliberazione del Commissario prefettizio relativa alle operazioni di riparto degli spazi affissionali nel Comune di Cortemaggiore.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spetta allo Stato il potere di nominare un Commissario che, in sostituzione della Giunta municipale inadempiente, provveda a delimitare e ripartire gli spazi affissionali per la propaganda elettorale ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e, per conseguenza,
annulla:
a) il provvedimento 17 aprile 1972, n. 4363, con il quale il Comitato regionale di controllo sugli atti degli Enti locali della Regione Emilia-Romagna ha nominato un proprio Commissario con incarico di procedere alle operazioni anzidette nel Comune di Cortemaggiore;
b) il provvedimento 19 aprile 1972, n. 4472, con il quale il Comitato ha annullato la deliberazione n. 56 del 17 aprile 1972, con cui il Commissario, all'uopo nominato dal prefetto di Piacenza, aveva già provveduto alle indicate operazioni nel Comune di Cortemaggiore.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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