Corte costituzionale

Sentenza n. 10/1973

Corte cost., sent. 20 febbraio 1973, n. 10

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
10/1973
Data di deposito
20 febbraio 1973
Data di decisione
6 febbraio 1973
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Angelo de Marco
Presidente
CHIARELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1973:10

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1687 del 31 dicembre 1947
  • art. 3, comma 1, regio decreto legge n. 539 del 1° giugno 1946

Parametri

Massime

Massima n. 6558

Il principio generale fissato dall'art. 99 del R.D.L. del 1923, n. 2960, secondo il quale nel caso di cumulo consentito di rapporti di pubblico impiego, ove le relative retribuzioni superino nel loro complesso le 750.000 lire annue, si procede al cumulo delle retribuzioni stesse, riducendo di un terzo quella minore ed in caso di parita' una qualsiasi delle due, si applica anche al caso di cumulo di incarichi d'insegnamento con altro rapporto d'impiego. In conseguenza debbono dichiararsi illegittime, per violazione del principio di eguaglianza, le disposizioni della legislazione scolastica contenute negli artt. 3, comma primo, del R.D.L. 1 giugno 1946, n. 539 e 1 del D.L.C.P.S. 31 dicembre 1947, n, 1687, che, disciplinando diversamente la materia, riducono in misura superiore del terzo la retribuzione per l'insegnamento, anche se piu' elevata di quella spettante per altro rapporto d'impiego, cosicche' puo' verificarsi l'ipotesi che per due rapporti la retribuzione cumulata sia inferiore a quella spettante per uno solo.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma primo, del r.d.l. 1 giugno 1946, n. 539, sul trattamento economico del personale non di ruolo insegnante e non insegnante nelle scuole e negli Istituti d'istruzione media, e dell'art. 1 del d.l.C.P.S. 31 dicembre 1947, n. 1687, sul nuovo trattamento economico del personale non di ruolo degli Istituti e delle scuole d'istruzione media, nella parte in cui statuisce che il professore non di ruolo, il quale abbia un impiego alle dipendenze dello Stato o di altri Enti pubblici, è compensato in ragione di due terzi della misura oraria della retribuzione risultante dall'applicazione dell'art. 1 del r.d.l. 10 giugno 1946, n. 539, così come modificato da esso stesso d.l.C.P.S. 31 dicembre 1947, n. 1687, anziché stabilire che venga ridotta del terzo la retribuzione minore.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 1973.

GIUSEPPE CHIARELLI GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGTONI- ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- PAOLO ROSSI - GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI Cancelliere

Testo integrale

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