Corte costituzionale
Ordinanza n. 127/1973
Corte cost., ord. 10 luglio 1973, n. 127
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 127/1973
- Data di deposito
- 10 luglio 1973
- Data di decisione
- 27 giugno 1973
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Verzì
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1973:127
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 2, legge n. 833 del 26 novembre 1969
- art. 56, decreto-legge n. 745 del 26 ottobre 1970
- legge n. 1034 del 18 dicembre 1970
Parametri
Massime
Massima n. 6813
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, l. 26 novembre 1969, n. 833 come modif. dall'art. 56 d.l. 26 ottobre 1970, n. 745 conv. in l. 18 dicembre 1970, n. 1034 - in riferimento agli artt. 3 e 24, primo e secondo comma, Cost. - nella parte in cui si dispone la proroga delle locazioni, purche' il conduttore od il sub-conduttore ed i componenti della famiglia anagrafica siano iscritti ai fini dell'imposta complementare per un reddito superiore a L. 2.500.000. La Corte infatti, con sentenza n. 132 del 1972, ha gia' dichiarato l'illegittimita' delle norme suddette, nella parte in cui non riconoscono al locatore il diritto di provare che il conduttore gode di un reddito superiore a quello risultante dall'iscrizione nei ruoli dell'imposta complementare per l'anno 1969, nonche' nella parte in cui negano rilevanza alle variazioni del detto reddito eventualmente sopravvenute. Ed e' percio' superfluo indagare se l'unicita' del parametro di lire 2.500.000, assunto a requisito per la proroga delle locazioni, non determini una ulteriore violazione del principio di eguaglianza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 26 novembre 1969, n. 833 (norme relative alle locazioni degli immobili urbani), così come modificato dall'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, questione sollevata dall'ordinanza del pretore di Torino 9 marzo 1972 e già decisa con sentenza n. 132 del 3 luglio 1972, che ha dichiarato la parziale illegittimità delle norme impugnate.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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