Corte costituzionale

Ordinanza n. 127/1973

Corte cost., ord. 10 luglio 1973, n. 127

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
127/1973
Data di deposito
10 luglio 1973
Data di decisione
27 giugno 1973
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Verzì
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1973:127

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 2, legge n. 833 del 26 novembre 1969
  • art. 56, decreto-legge n. 745 del 26 ottobre 1970
  • legge n. 1034 del 18 dicembre 1970

Parametri

Massime

Massima n. 6813

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, l. 26 novembre 1969, n. 833 come modif. dall'art. 56 d.l. 26 ottobre 1970, n. 745 conv. in l. 18 dicembre 1970, n. 1034 - in riferimento agli artt. 3 e 24, primo e secondo comma, Cost. - nella parte in cui si dispone la proroga delle locazioni, purche' il conduttore od il sub-conduttore ed i componenti della famiglia anagrafica siano iscritti ai fini dell'imposta complementare per un reddito superiore a L. 2.500.000. La Corte infatti, con sentenza n. 132 del 1972, ha gia' dichiarato l'illegittimita' delle norme suddette, nella parte in cui non riconoscono al locatore il diritto di provare che il conduttore gode di un reddito superiore a quello risultante dall'iscrizione nei ruoli dell'imposta complementare per l'anno 1969, nonche' nella parte in cui negano rilevanza alle variazioni del detto reddito eventualmente sopravvenute. Ed e' percio' superfluo indagare se l'unicita' del parametro di lire 2.500.000, assunto a requisito per la proroga delle locazioni, non determini una ulteriore violazione del principio di eguaglianza.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 26 novembre 1969, n. 833 (norme relative alle locazioni degli immobili urbani), così come modificato dall'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, questione sollevata dall'ordinanza del pretore di Torino 9 marzo 1972 e già decisa con sentenza n. 132 del 3 luglio 1972, che ha dichiarato la parziale illegittimità delle norme impugnate.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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