Corte costituzionale
Sentenza n. 95/1972
Corte cost., sent. 18 maggio 1972, n. 95
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 95/1972
- Data di deposito
- 18 maggio 1972
- Data di decisione
- 10 maggio 1972
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Bonifacio
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:95
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, regio decreto legge n. 501 del 8 febbraio 1923
- art. 11, comma 1, regio decreto legge n. 501 del 8 febbraio 1923
- legge n. 473 del 17 aprile 1925
Parametri
Massime
Massima n. 6138
Delle due disposizioni del R.D.L. 8 febbraio 1923, n. 501 (disposizioni per l'industria e il commercio delle conserve alimentari preparate con sostanze vegetali) denunciate di ufficio alla Corte costituzionale del Pretore di Recanati, con ordinanza 4 marzo 1970, nella parte in cui escludono ogni intervento difensivo nella fase di revisione dell'analisi dei campioni di merce prelevati, l'art. 10 prevede l'impugnazione delle analisi e le modalita' delle conseguenti operazioni di revisione: l'art. 11, primo comma, stabilisce a sua volta che il capo del laboratorio presso il quale l'analisi e' stata effettuata, ove questa abbia riscontrato violazioni delle prescrizioni contenute nel decreto, presenti documentata denuncia all'autorita' giudiziaria. Infondata nei confronti dell'art. 11, primo comma, perche' estraneo al "procedimento di revisione", la questione - secondo i principi esposti nella sentenza n. 149 del 1969 e confermati in successive pronunzie su leggi in materia di frodi alimentari - va invece accolta, per violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, per quanto riguarda l'art. 10. Tuttavia, per assicurare la conformita' di questa norma al precetto costituzionale, e' sufficiente una pronuncia che imponga l'osservanza degli artt. 390, 304 bis, ter e quater del codice di procedura penale e non anche, come richiesto dal giudice a quo, dell'art. 225 dello stesso codice, che disciplina in generale i poteri preistruttori della polizia giudiziaria. L'art. 10 del R.D.L. 8 febbraio 1923, n. 501, va percio' dichiarato illegittimo limitatamente alla parte in cui per la revisione delle analisi esclude l'applicazione degli artt. 390, 304 bis, ter e quater del codice di procedura penale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 del r.d.l. 8 febbraio 1923, n. 501 (convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473), contenente "disposizioni per l'industria ed il commercio delle conserve alimentari preparate con sostanze vegetali", nella parte in cui per la revisione delle analisi esclude l'applicazione degli artt. 390, 304 bis, ter e quater del codice di procedura penale;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, dello stesso decreto-legge, sollevata dall'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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