Corte costituzionale
Sentenza n. 93/1972
Corte cost., sent. 18 maggio 1972, n. 93
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 93/1972
- Data di deposito
- 18 maggio 1972
- Data di decisione
- 10 maggio 1972
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Rossi
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:93
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 6132
Non contrasta con il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero e con il divieto di censure (art. 21, primo e secondo comma Cost.), l'art. 528 C.P., nella parte in cui rende penalmente responsabile chi diffonde, fabbrica, mette in circolazione distribuisce stampati osceni, anche nell'esercizio della sua normale attivita' professionale di stampare o distribuire. Invero, da un lato, il diritto alla libera manifestazione del pensiero trova il proprio limite nei precetti posti dalla stessa Costituzione, tra i quali figura l'ultimo comma del medesimo art. 21, secondo cui sono vietata tutte le manifestazioni contrarie al buon costume, imponendosi al legislatore l'obbligo di prevenire e reprimere, con mezzi adeguati, le relative violazioni. D'altro canto il divieto di cui al secondo comma dell'art. 21 della Costituzione concerne la censura quale istituto tipico del diritto pubblico, secondo cui gli organi dello Stato, e soltanto essi, esercitano autoritativamente un controllo preventivo sulla manifestazione del pensiero rimesso alla pubblica amministrazione (sentenze della Corte nn. 31 e 115 del 1957; n. 44 del 1960 e 159 del 1970). E' infine sofistica la pretesa trasformazione dell'edicolante in censore per effetto dell'obbligo d'osservare l'art. 528 C.P., posto che la sua volonta' di non violare la legge non ha alcun effetto vincolante nei confronti delle molte migliaia di altri distributori ciascuno dei quali resta libero nel proprio giudizio sulla oscenita' o meno delle pubblicazioni.
Massima n. 6133
L'art. 528 C.P., pur prevedendo la stessa pena edittale per chi crea il materiale pornografico e ne fa traffico abituale e chi, invece, esercitando in genere la distribuzione e al vendita di pubblicazioni, diffonda occasionalmente stampati osceni, non contrasta con l'art. 3 della Costituzione. Invero l'equiparazione "quoad poenam" di ipotesi criminose d'uguale natura, sebbene non ugualmente gravi, rientra nella discrezionalita' del legislatore. Cfr.: da ultimo, sentenza n. 9 del 1972.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 528 del codice penale sollevata, con le ordinanze in epigrafe indicate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 21, primo e secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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