Corte costituzionale
Sentenza n. 91/1972
Corte cost., sent. 18 maggio 1972, n. 91
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 91/1972
- Data di deposito
- 18 maggio 1972
- Data di decisione
- 10 maggio 1972
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Oggioni
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:91
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, legge n. 289 del 25 febbraio 1963
Parametri
Massime
Massima n. 6127
La prestazione contributiva a favore della Cassa nazionale fra avvocati e procuratori, prevista dall'art. 5 della legge 25 febbraio 1963 n. 289, che consiste nell'obbligo di versare una somma percentuale sull'importo di una singola retribuzione percepita dai professionisti, ha natura tributaria in virtu' della qualificazione pubblicistica dell'Ente al quale la prestazione e' devoluta e II dello speciale modo e delle particolari finalita' generali e indivisibili del prelievo del reddito, distinte da quelle particolari e divisibili relative al compimento di singoli atti, e si inquadra cosi' nel sistema con gli effetti rientrati propriamente nell'ambito dell'art. 53 della Costituzione.
Massima n. 6128
Per capacita' contributiva ai sensi dell'art. 53 della Costituzione deve intendersi l'idoneita' soggettiva all'obbligazione d'imposta deducibile dal presupposto al quale la presentazione e' collegata, e determinabile quantitativamente in base a detto presupposto. Nell'ipotesi del versamento obbligatorio a favore della Cassa nazionale di previdenza fra avvocati e procuratori di contributi percentuali sull'importo di singole retribuzioni effettivamente percepite dal professionista, a norma dell'art. 5 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, il presupposto e' reale e la misura dell'obbligazione risulta stabilita in relazione all'entita' del reddito percepito, onde la redditivita' funziona come indice di capacita' contributiva in conformita' del precetto costituzionale, mentre non compete alla Corte, salvo casi di assoluta arbitrarieta' o irrazionalita', il sindacato sulla entita' e la proporzionalita' di un tributo, ne', in concreto, sulla corrispondenza comparativa tra l'ammontare della retribuzione e della relativa contribuzione. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 54 della legge n. 289 del 1963 sollevata in relazione all'art. 53 della Costituzione.
Massima n. 6129
L'osservanza del principio di eguaglianza ricorre nei casi di situazioni pari e non in quelle differenziate, ed il confronto della categoria degli avvocati e procuratori con altre categorie, ed in particolare con le categorie dei dottori commercialisti e dei ragionieri, in relazione alle contribuzioni previdenziali rispettivamente dovute, non conduce ad una constatazione della violazione del principio suddetto. Invero la disciplina legislativa e statutaria per ciascuna Cassa di previdenza e di assistenza, istituita nell'ambito dei rispettivi Ordini professionali, e' autonoma e deriva il suo contenuto da valutazioni e da calcoli attinenti al numero dei contribuenti iscritti, alla loro eta' media e a quella pensionabile, alla media capacita' economica contributiva, alle esigenze settoriali ed ai risultati che si intendono conseguire. La non omogeneita' delle rispettive situazioni esclude cosi' un livellamento delle percentuali di contribuzione per tutte le categorie professionali.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, contenente modifiche alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sulla istituzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori, nonché dell'art. 1, n. 5, della legge 5 luglio 1965, n. 798, contenente modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6, e 25 febbraio 1963, n. 289, riguardanti la previdenza e assistenza forense e l'istituzione dell'assistenza sanitaria a favore degli avvocati e procuratori legali: questione sollevata, dall'ordinanza in epigrafe del tribunale di Roma, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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