Corte costituzionale

Sentenza n. 83/1972

Corte cost., sent. 4 maggio 1972, n. 83

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
83/1972
Data di deposito
4 maggio 1972
Data di decisione
27 aprile 1972
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Michele Fragali
Presidente
CHIARELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1972:83

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 6115

L'equiparazione degli effetti del giuramento suppletorio a quelli del giuramento decisorio non produce conseguenze lesive dei principi di eguaglianza e di difesa. Se e' vero che, secondo la giurisprudenza prevalente, gli effetti della prestazione del giuramento suppletorio non possono essere contrastanti con altri mezzi di prova, cio' accade perche' il giudice deferisce il giuramento quando le parti hanno avuto pieno modo e tempo di esercitare il rispettivo potere dispositivo sul materiale istruttorio. Inoltre, benche' neppure in appello sia ammessa prova contro i risultati del giuramento suppletorio, e' tuttavia consentito in appello il sindacato sull'apprezzamento del giudice di primo grado circa l'esistenza della prova semipiena. La presentazione del giuramento suppletorio non preclude d'altronde ulteriori difese in sede penale. Non e' percio' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in proposito, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nei confronti dell'art. 2736, n. 2, del codice civile.

Massima n. 6116

Il precetto dell'art. 24, comma primo, Cost., che garantisce la tutela giurisdizionale, non toglie alla legge ordinaria la competenza a regolarne i modi e l'efficacia, ne' afferma che il cittadino debba ottenere protezione sempre in una stessa maniera e con i medesimi effetti. Cio' che conta e' che, quale che sia il tipo di azione di cui il cittadino, secondo le scelte legislative, e' ammesso a valersi, si reintegri la sfera giuridica lesa. (Principi affermati in relazione all'eventualita' che, in conseguenza della incontrovertibilita' in sede civile, in base all'art. 2736, n. 2, cod. civ. dei risultati del giuramento suppletorio, domande o eccezioni avanzate, od opposte, in sede civile, si convertano in azione di risarcimento di danno da falsita'). Cfr.: sentt. nn. 87 del 1962 e 138 del 1968.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2736, n. 2, del codice civile, sollevata, con le ordinanze riportate in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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