Corte costituzionale
Sentenza n. 83/1972
Corte cost., sent. 4 maggio 1972, n. 83
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 83/1972
- Data di deposito
- 4 maggio 1972
- Data di decisione
- 27 aprile 1972
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Michele Fragali
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:83
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 6115
L'equiparazione degli effetti del giuramento suppletorio a quelli del giuramento decisorio non produce conseguenze lesive dei principi di eguaglianza e di difesa. Se e' vero che, secondo la giurisprudenza prevalente, gli effetti della prestazione del giuramento suppletorio non possono essere contrastanti con altri mezzi di prova, cio' accade perche' il giudice deferisce il giuramento quando le parti hanno avuto pieno modo e tempo di esercitare il rispettivo potere dispositivo sul materiale istruttorio. Inoltre, benche' neppure in appello sia ammessa prova contro i risultati del giuramento suppletorio, e' tuttavia consentito in appello il sindacato sull'apprezzamento del giudice di primo grado circa l'esistenza della prova semipiena. La presentazione del giuramento suppletorio non preclude d'altronde ulteriori difese in sede penale. Non e' percio' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in proposito, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nei confronti dell'art. 2736, n. 2, del codice civile.
Massima n. 6116
Il precetto dell'art. 24, comma primo, Cost., che garantisce la tutela giurisdizionale, non toglie alla legge ordinaria la competenza a regolarne i modi e l'efficacia, ne' afferma che il cittadino debba ottenere protezione sempre in una stessa maniera e con i medesimi effetti. Cio' che conta e' che, quale che sia il tipo di azione di cui il cittadino, secondo le scelte legislative, e' ammesso a valersi, si reintegri la sfera giuridica lesa. (Principi affermati in relazione all'eventualita' che, in conseguenza della incontrovertibilita' in sede civile, in base all'art. 2736, n. 2, cod. civ. dei risultati del giuramento suppletorio, domande o eccezioni avanzate, od opposte, in sede civile, si convertano in azione di risarcimento di danno da falsita'). Cfr.: sentt. nn. 87 del 1962 e 138 del 1968.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2736, n. 2, del codice civile, sollevata, con le ordinanze riportate in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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