Corte costituzionale
Sentenza n. 77/1972
Corte cost., sent. 4 maggio 1972, n. 77
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 77/1972
- Data di deposito
- 4 maggio 1972
- Data di decisione
- 27 aprile 1972
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Capolozza
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:77
Norme oggetto del giudizio
- art. 169, comma 1, codice di procedura penale 1930
- art. 169, comma 3, codice di procedura penale 1930
- art. 169, comma 4, codice di procedura penale 1930
- art. 169, comma 5, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 6090
La garanzia dell'art 15 della Costituzione e' operante contro le intrusioni dei privati, oltreche' contro quelle dei pubblici poteri. Non e' d'accogliersi l'assunto secondo il quale la segretezza della corrispondenza e di ogni comunicazione non puo' richiedersi nel campo penale, ove dominano principi opposti tra i quali quello della pubblicita' del procedimento e degli atti ad esso inerenti. Non puo' dirsi che sia nell'interesse dell'imputato la pubblicita' data ad una sentenza di condanna, mentre e' di gravissimo pregiudizio morale la diffusione d'una notizia che taluno sia indiziato di reato. La legge di riforma 18 giugno 1955, n. 517, inserendo un nuovo terzo comma all'art. 169 cod. proc. pen., vuole raggiungere, a favore dell'indiziato, il duplice intento di consentire il controllo del portiere sulla conformita' allo originale della copia consegnatagli e di dare al destinatario una maggiore possibilita' di conoscenza dell'avvenuta consegna. D'altro canto, il portiere - il quale deve ottenere, con l'autorizzazione amministrativa, l'iscrizione in apposito registro dell'autorita' locale di pubblica sicurezza - ha anche l'obbligo, stabilito dalle norme di autonomia collettiva e disciplinarmente sanzionato, della piu' assoluta discrezione sulla vita familiare e sulle condizioni economiche del proprietario e degli inquilini e su quanto altro li riguarda. E', pertanto, da escludere che la consegna dell'atto al portiere importi di per se violazione dell'art. 15, primo e secondo comma, ovvero dell'art. 2 della Costituzione che ricomprende il diritto alla segretezza della corrispondenza e delle altre comunicazioni. Neppure sussiste la violazione dell'art. 27 della Costituzione dappoiche' l'eventuale rivelazione di notizie concernenti gli atti processuali relativi agli indiziati di reato e agli imputati non incide sulla presunzione di non colpevolezza, proprio alla stregua della sostanziale differenza posta a base di esso precetto costituzionale, tra indiziato e imputato, da un lato, e colpevole, dall'altro.
Massima n. 6091
L'art. 169, quarto comma, cod. proc. pen., nell'ammettere la notificazione di un atto nelle mani di un destinatario affetto da infermita' mentale non palese, non viola gli artt. 24 e 3 della Costituzione. Non puo', infatti, richiedersi all'ufficiale notificatore la competenza di uno specialista in psichiatria, ma solo quella comune diligenza ed avvedutezza che consente di avvertire lo stato di amentia rilevato da evidenti ed inequivocabili manifestazioni. Ne' a parlarsi di ingiustificata dispatita' di trattamento, essendo diversa la situazione in cui viene a trovarsi l'ufficiale giudiziario quando il consegnatario sia palesemente infermo di mente e quando abbia tutta l'apparenza della persona normale. Gli inconvenienti, del resto, sono in pratica pressoche' eliminati dalla tempestiva nomina del difensore e dall'articolo 183 bis cod. proc. pen., sulla restituzione in termini non potendosi negare la ragion d'essere di tale norma che e' quella di rendere possibile l'esercizio del diritto di difesa, allorche' l'interessato sia incorso in decadenza, per non aver osservato un termine per caso fortuito o per forza maggiore.
Massima n. 6092
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, l'art. 169, quinto comma, del Codice di procedura penale, limitatamente alla parte in cui considera effettuata la notificazione per deposito nella casa comunale alla data dell'inoltro dell'avviso al destinatario, anziche' alla data di ricezione. Il principio della decorrenza dei termini - a qualsiasi effetto posti - dalla data di conoscenza dell'atto o della situazione processuale, da parte dell'interessato, e' stato gia' accolto dalla Corte con sentenza n. 34 del 1970. Nell'ipotesi del citato art. 169 cod. proc. pen., per altro, la garanzia costituzionale non puo' estendersi fino al punto di sollevare il notificando dall'onere di ritirare l'atto presso la casa comunale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 169, quinto comma, del codice di procedura penale, limitatamente alla parte in cui considera effettuata la notificazione per deposito nella casa comunale alla data di inoltro dell'avviso al destinatario, anziché alla data di ricezione;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 169, primo e terzo comma, del codice di procedura penale, sollevate, quanto al primo comma, in riferimento all'art. 15, primo comma, della Costituzione, dal tribunale di Torino e, quanto al primo e terzo comma, in riferimento agli artt. 2, 15 e 27 della Costituzione, dal pretore di Milano con le ordinanze in epigrafe;
3) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 169, quarto comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Sampierdarena con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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