Corte costituzionale
Sentenza n. 63/1972
Corte cost., sent. 19 aprile 1972, n. 63
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 63/1972
- Data di deposito
- 19 aprile 1972
- Data di decisione
- 13 aprile 1972
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Oggioni
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:63
Norme oggetto del giudizio
- art. 304-bis, codice di procedura penale 1930
- art. 5, legge n. 62 del 18 marzo 1971
- art. 317, comma 2, codice di procedura penale 1930
- art. 304-ter, codice di procedura penale 1930
- art. 304-quater, codice di procedura penale 1930
- art. 303, codice di procedura penale 1930
- art. 337, codice di procedura penale 1930
- art. 309, codice di procedura penale 1930
- art. 232, codice di procedura penale 1930
- art. 231, codice di procedura penale 1930
- art. 225, codice di procedura penale 1930
- art. 320, codice di procedura penale 1930
- art. 372, codice di procedura penale 1930
- art. 317-bis, codice di procedura penale 1930
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 6048
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 304 bis, primo comma, C.P.P., in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto non comprende l'interrogatorio dell'imputato tra gli atti per i quali e' ammessa l'assistenza del difensore, essendo stata tale esclusione gia' riconosciuta illegittima con la sentenza n. 190 del 23 dicembre 1970.
Massima n. 6049
Avendo il giudice "a quo" impugnato l'art. 317, comma secondo, C.P.P. nella parte in cui consentiva al giudice di disporre che il perito iniziasse o proseguisse le operazioni in laboratorio od in un istituto anche senza l'intervento dei difensori, e non riproducendo piu' l'art. 5 della legge 18 marzo 1971, n. 62, successiva all'ordinanza di rinvio, la detta disposizione, permissiva, si rende necessaria la restituzione degli atti relativi al giudice "a quo" affinche' riesamini la rilevanza della questione.
Massima n. 6050
Avendo il giudice "a quo" sottoposto al giudizio della Corte l'esame del punto riguardante la illegittimita' dello art. 304 bis C.P.P. in quanto non estende ai difensori delle parti civili la tutela dei diritti di assistenza ad atti istruttori, senza che peraltro sussista il presupposto di una gia' effettuata od in itinere costituzione di parte civile, e senza alcuna motivazione sulla rilevanza concreta ed attuale della questione, la stessa va dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza.
Massima n. 6051
Vedi sent. n. 62/71 L
Massima n. 6052
L'assistenza del difensore costituisce il normale presidio per la tutela del diritto di difesa, presidio che peraltro non puo' essere regolato in modo uniforme, come necessita' assoluta e inderogabile in ogni tipo di procedimento ed in ogni fase processuale, bensi' va disciplinato secondo le speciali caratteristiche e modalita' di attuazione di ogni singolo atto in modo da assicurarne la finalita' sostanziale. Nella fase di escussione in istruttoria delle prove testimoniali, dei confronti fra testimoni e fra testimoni e imputati e' dominante l'attivita' del magistrato inquirente, da svolgere in condizioni di riservatezza, nei modi, nei tempi e nelle varie direzioni a lui suggerite per la ricostruzione della verita' obbiettiva. Inoltre, i testimoni non giurano e cio' vale a mettere in evidenza che trattasi di atti non definitivi, da rinnovare in sede dibattimentale nella pienezza del contraddittorio, e la ripetibilita' va considerata come primario elemento per escludere motivamente l'intervento del difensore in sede istruttoria. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 304 bis C.P.P. per la parte in cui esclude i difensori dall'assistenza all'interrogatorio dei testimoni od ai confronti fra testimoni e fra testimoni e imputati in fase istruttoria, sollevata in relazione all'art. 24 della Costituzione.
Massima n. 6053
Non puo' escludersi che il P.M., pur agendo esclusivamente nell'interesse della legge, sia da considerare anche esso come parte nella dialettica del processo. Tuttavia da cio' non consegue che i poteri processuali del difensore debbano essere sempre pari a quelli del P.M. il quale, per la sua peculiare posizione istituzionale, per la funzione assegnatagli e per esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia deve invece fruire, in casi razionalmente giustificabili, di particolare trattamento. E tale e' il caso dell'assistenza del P.M. in tutta la fase istruttoria ivi compresa l'escussione dei testi, in considerazione che si tratta dell'esercizio di una funzione pubblica da svolgere "super partes" a tutela di superiori interessi di giustizia obiettiva. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 303 C.P.P. che consente al P.M. di essere presente a tutti gli atti istruttori, sollevata per pretesa violazione del principio di eguaglianza, nel presupposto che tale trattamento costituisca un ingiustificato privilegio in relazione all'esclusione dei difensori dalla assistenza alla escussione dei testimoni, derivante dallo art. 304 bis del codice di procedura penale.
Massima n. 6054
I confronti fra coimputati attengono ad una fase istruttoria distaccata da quella, iniziale, dell'interrogatorio dei singoli imputati (che comporta, per la sua particolarissima natura l'intervento dei difensori), e si inserisce nella attivita' istruttoria successiva con le caratteristiche proprie della prova testimoniale, compresa la ripetibilita'. I diritti della difesa pertanto, data l'immanente riserva di poterli far valere in sede, tempo e modo utili, non possono dirsi menomati, ed e' quindi infondata la questione di legittimita' dell'art. 304 bis C.P.P. nella parte in cui esclude l'assistenza dei difensori ai confronti fra coimputati, sollevate per pretesa violazione dell'art. 24 della Costituzione.
Massima n. 6055
Il sequestro di cose pertinenti al reato (art. 337 C.P.P.) e' mezzo cautelare in funzione della prova penale, disposta nell'istruzione dal giudice con decreto ed eseguito direttamente o, per delega, da un ufficiale di polizia giudiziaria, ed il contenuto ed i limiti oggettivi dell'atto non impongono l'assistenza del difensore dell'imputato, i cui diritti sono sufficientemente tutelati dal deposito del relativo verbale da eseguirsi anche cinque giorni dal suo compimento. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 304 bis C.P.P. per la parte in cui non include il sequestro fra gli atti per cui e' previsto il diritto di assistenza del difensore, sollevata per presunta violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Massima n. 6056
Le ispezioni di persone, luoghi e cose, previste dallo art. 309 C.P.P. sono disposte dal giudice a scopo di percezione visiva, personale e diretta, e di reperimento ed assicurazione delle tracce e degli altri effetti materiali che il reato abbia lasciato. Non puo' negarsi che l'assistenza del difensore sia non solo compatibile con tali verificazioni, ma anche di loro eventuale ausilio, tanto piu' che il fine da conseguire, pur sotto diverso aspetto, e' collaterale a quello delle perquisizioni domiciliari dirette a reperire cose pertinenti al reato, e lo stesso motivo che ha gia' condotto ad includere nell'art. 304 bis il diritto di assistenza alle dette perquisizioni deve valere anche per le ispezioni giudiziali del genere suindicato. E' pertanto illegittimo, per violazione dell'art. 24 Cost. l'art. 304 bis C.P.P. nella parte in cui non e' prevista tale inclusione.
Massima n. 6057
L'art. 304 ter C.P.P., costituzionalmente illegittimo per la parte in cui non include le ispezioni di cui all'art. 309 C.P.P. fra gli atti per cui e' richiesta l'assistenza del difensore, prevede, per quanto concerne le perquisizioni domiciliari, che, pur non occorrendo il preavviso a cura del canceliere, sia sempre aperta la facolta' del difensore di intervenire ove la conoscenza dell'atto stesso pervenga "aliunde" alla parte interessata. Dovendosi peraltro, per analogia, ritenere che cio' che e' giustificato per le perquisizioni lo e' anche per le ispezioni in esame, qualificate dalle stesse esigenze di urgenza cui e' informato l'art. 309 C.P.P. laddove prevede le ipotesi della scomparsa o della alterazione delle tracce del reato, deve pronunciarsi l'illegittimita' dell'art. 304 ter C.P.P. nella parte in cui non prevede che il difensore, senza che debba essere preavvisato, possa tuttavia essere presente alle ispezioni di cui al cennato art. 309 C.P.P.
Massima n. 6058
Le ispezioni corporali sono un mezzo tecnico caratterizzato da estrema riservatezza, in quanto viene ad incidere sulla sfera di rispetto del naturale pudore della persona assoggettata, e comunque la tutela del diritto di difesa al riguardo e' sufficientemente assicurata dal deposito dei relativi verbali, da effettuarsi entro i cinque giorni dal compimento dell'atto. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 304 bis C.P.P., nella parte in cui non include le ispezioni corporali fra gli atti per cui e' necessaria l'assistenza del difensore, sollevata in relazione all'art. 24 della Costituzione.
Massima n. 6059
Le perquisizioni personali, che tendono al reperimento di cose pertinenti al reato in senso analogo alle ispezioni di cui all'art. 309 C.P.P., e non incidono, d'altra parte, per le modalita' con cui vengono eseguite, sulla rigorosa tutela della intima riservatezza della persona, sono compatibili con l'assistenza del difensore, che puo' volontariamente intervenire anche senza preventivo avviso. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 304 bis C.P.P. nella parte in cui non prevede il diritto di assistenza del difensore agli atti di perquisizione personale.
Massima n. 6060
L'art. 304 ter C.P.P., costituzionalmente illegittimo per la parte in cui non prevede il diritto di assistenza del difensore agli atti di perquisizione personale, dispone, per quanto riguarda le perquisizioni domiciliari, sia sempre aperta la facolta' del difensore di intervenire ove la conoscenza dell'atto stesso pervenga "aliunde" alla parte interessata. Dovendosi peraltro, per analogia, ritenere che cio' che e' giustificato per le perquisizioni domiciliari, lo e' anche per le perquisizioni personali, deve pronunciarsi l'illegittimita' dell'art. 304 ter C.P.P. nella parte in cui non prevede che il difensore, senza che debba essere preavvisato, possa tuttavia essere presente alle perquisizioni personali.
Massima n. 6061
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 231 e 232 C.P.P. nella parte in cui escludono la difesa dall'assistenza agli atti di polizia giudiziaria compiuti, rispettivamente, dal Pretore e dal Procuratore della Repubblica, essendo le norme impugnate gia' dichiarate illegittime, rispettivamente, con le sentenze 148/69 e n. 86 del 1968.
Massima n. 6062
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 225 C.P.P., nella parte riguardante la mancata assistenza della difesa al compimento degli atti di sommaria informazione sollevata in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, trattandosi di norma gia' dichiarata illegittima con la sentenza n. 86 del 1968.
Massima n. 6063
La fissazione del termine di deposito degli atti istruttori di cui agli artt. 304 quater e 320 C.P.P. risponde al fine di un ordinato e tempestivo svolgimento dell'attivita' istruttoria e trattansi, comunque, di termine che, a domanda del difensore e per giusta causa, puo' essere prorogato dal giudice. Pertanto, non risultano ne' pretermessi ne' violati i diritti della difesa, e la questione di legittimita' delle dette norme sollevata per pretesa violazione dell'art. 24 Cost. deve essere dichiarata infondata.
Massima n. 6064
Il deposito dei processi verbali delle prove testimoniali e dei confronti entro la scadenza della chiusura dell'istruttoria a norma degli artt. 304 quater e 372 C.P.P. risponde a ragioni di permanente opportunita' acche' tutto quanto riguarda le prove testimoniali ed i confronti sia mantenuto nella sfera di attivita' discretiva del giudice sino al suo organico completamento, senza frammentarie anticipazioni. Onde il deposito nei termini suddetti e' coerente al sistema ed alla sua finalita' senza che ne risulti sostanzialmente intaccato il diritto di difesa, e di conseguenza deve dichiararsi infondata la questione di legittimita' costituzionale degli articoli suddetti sollevata per contrasto con l'art. 24 della Costituzione.
Massima n. 6065
La facolta' di procedere, in caso di urgenza, agli atti ai quali i difensori hanno diritto di assistere senza darne loro avviso, o in loro assenza o anche prima del termine fissato, attribuita al giudice dall'art. 304 ter ultimo comma e dall'art. 317 bis C.P.P. risponde alla necessita' che l'esplicazione della tutela difensiva ceda eccezionalmente di fronte a superiori e non differibili esigenze di giustizia, ed e' fatta comunque salva la facolta' del difensore di intervenire "in ogni caso". Non e' fondata pertanto la questione di legittimita' costituzionale delle dette norme, sollevata in relazione all'art. 24 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
A) Dichiara inammissibile, perché irrilevante, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 304 bis del codice di procedura penale, nella parte riguardante la non estensione ai difensori di parti civili del diritto di assistenza ad atti istruttori, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal giudice istruttore presso il tribunale di Pesaro e dal pretore di Torino.
B) Dichiara l'illegittimità costituzionale:
1) dell'art. 304 bis del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede il diritto di assistenza del difensore alla ispezione giudiziale di cui all'art. 309 del codice di procedura penale;
2) dell'art. 304 ter del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il difensore, senza che debba essere preavvisato, possa tuttavia presenziare alla ispezione di cui sopra;
3) dell'art. 304 bis del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede il diritto di assistenza del difensore agli atti di perquisizione personale;
4) dell'art. 304 ter del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il difensore, senza che debba essere preavvisato, possa tuttavia presenziare alla detta perquisizione.
C) Dichiara manifestamente infondate:
1) la questione di legittimità costituzionale degli articoli 304 bis, ter e quater, 366 e 367 del codice di procedura penale, nella parte riguardante l'esclusione dell'assistenza della difesa all'interrogatorio dell'imputato, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice istruttore di Pesaro e dal pretore di Cagliari, essendo l'esclusione già dichiarata illegittima con sentenza n. 190 del 1970;
2) la questione di legittimità costituzionale degli articoli 304 bis, ter e quater del codice di procedura penale, nella parte in cui è considerata facoltativa e non necessaria l'assistenza del difensore agli atti istruttori, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal giudice istruttore di Pesaro, trattandosi di questione già decisa con sentenza n. 62 del 1971;
3) le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 231 e 232 del codice di procedura penale, nella parte riguardante la mancata assistenza del difensore agli atti di polizia giudiziaria compiuti rispettivamente dal pretore e dal Procuratore della Repubblica, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice istruttore di Pesaro e dal pretore di Cagliari, trattandosi di norme già dichiarate illegittime con le sentenze n. 86 del 1968 e n. 148 del 1969;
4) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 225 del codice di procedura penale, nella parte riguardante la mancata assistenza della difesa al compimento degli atti di sommarie informazioni, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dagli stessi giudici, trattandosi di norma già dichiarata illegittima con la sentenza n. 86 del 1968.
D) Dichiara non fondate:
1) la questione di legittimità costituzionale, degli articoli 303, 304 bis, ter e quater, 348, 349, 389, 392, 397 e 398 del codice di procedura penale, nella parte in cui non è compresa l'assistenza del difensore alla escussione delle prove testimoniali, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalle ordinanze, elencate in epigrafe, dei giudici istruttori di Pesaro, Pisa, Roma, Matera e dai pretori di Cagliari e Torino;
2) la questione di legittimità costituzionale degli articoli 304 bis e 364 del codice di procedura penale, nella parte in cui non comprendono l'assistenza del difensore ai confronti tra testi, tra testi ed imputati e tra coimputati, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice istruttore di Pesaro e dal pretore di Cagliari;
3) le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 304 bis del codice di procedura penale, nella parte in cui non comprende l'assistenza del difensore agli atti di sequestro, nonché agli atti di ispezione corporale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice istruttore di Pesaro;
4) la questione di legittimità costituzionale degli articoli 304 quater e 320 del codice di procedura penale, nella parte in cui la durata del deposito in cancelleria degli atti istruttori è sottoposta ad un termine fissato dal giudice, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice istruttore di Pesaro;
5) la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 372 del codice di procedura penale, nella parte in cui è stabilito il termine di deposito in cancelleria dei verbali di prova testimoniale e dei confronti, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dai giudici istruttori di Pesaro e Roma e dal pretore di Torino;
6) la questione di legittimità costituzionale degli articoli 304 ter, comma ultimo, e 317 bis del codice di procedura penale, nella parte in cui consentono di procedere, nei casi di urgenza, senza darne avviso ai difensori o prima del termine fissato, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice istruttore di Pesaro.
E) Ordina la restituzione degli atti al giudice istruttore presso il tribunale di Pesaro per il riesame della questione di legittimità costituzionale dell'art. 317, comma secondo, del codice di procedura penale secondo la sopravvenuta legge 8 marzo 1971, n. 62.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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