Corte costituzionale

Sentenza n. 58/1972

Corte cost., sent. 29 marzo 1972, n. 58

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
58/1972
Data di deposito
29 marzo 1972
Data di decisione
23 marzo 1972
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Rossi
Presidente
CHIARELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1972:58

Norme oggetto del giudizio

  • art. 15, n. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960

Parametri

Massime

Massima n. 6042

L'art. 15, n. 6, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, nella parte in cui disponeva, prima dell'entrata in vigore della legge 25 febbraio 1971, n. 67, che l'ineleggibilita' a consigliere comunale per lite pendente innanzi alle commissioni tributarie, dovesse essere accertata con riferimento alla data delle lezioni, anziche' a quella dell'insediamento del Consiglio comunale, contrasta con gli artt. 3 e 51 della Costituzione. Invero da un lato v'e' irragionevole uniformita' di disciplina con le altre cause d'ineleggibilita' previste nello stesso art. 15, rettamente riferite al momento della consultazione elettorale perche' dettate dal fine di evitare una "captatio benevolentiae", in contrasto dunque con l'evidente diversa ratio ispiratrice delle singole cause, e, quindi, con il principio costituzionale d'uguaglianza. D'altro canto la limitazione apposta al diritto di accedere alle cariche elettive, dovendo essere rigorosamente contenuta nei limiti dell'indispensabile (sent. n. 46 del 1969), appare ultronea ed illegittima se riferiva gia' al momento delle elezioni, anziche' a quello successivo nel quale l'ipotizzato conflitto d'interessi - che la norma vuole evitare - puo' venire a manifestarsi.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, n. 6, del testo unico approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (art. 15 d.P.R. 5 aprile 1951, n. 203), nella parte relativa alle liti tributarie.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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