Corte costituzionale
Sentenza n. 58/1972
Corte cost., sent. 29 marzo 1972, n. 58
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 58/1972
- Data di deposito
- 29 marzo 1972
- Data di decisione
- 23 marzo 1972
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Rossi
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:58
Norme oggetto del giudizio
- art. 15, n. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
Parametri
Massime
Massima n. 6042
L'art. 15, n. 6, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, nella parte in cui disponeva, prima dell'entrata in vigore della legge 25 febbraio 1971, n. 67, che l'ineleggibilita' a consigliere comunale per lite pendente innanzi alle commissioni tributarie, dovesse essere accertata con riferimento alla data delle lezioni, anziche' a quella dell'insediamento del Consiglio comunale, contrasta con gli artt. 3 e 51 della Costituzione. Invero da un lato v'e' irragionevole uniformita' di disciplina con le altre cause d'ineleggibilita' previste nello stesso art. 15, rettamente riferite al momento della consultazione elettorale perche' dettate dal fine di evitare una "captatio benevolentiae", in contrasto dunque con l'evidente diversa ratio ispiratrice delle singole cause, e, quindi, con il principio costituzionale d'uguaglianza. D'altro canto la limitazione apposta al diritto di accedere alle cariche elettive, dovendo essere rigorosamente contenuta nei limiti dell'indispensabile (sent. n. 46 del 1969), appare ultronea ed illegittima se riferiva gia' al momento delle elezioni, anziche' a quello successivo nel quale l'ipotizzato conflitto d'interessi - che la norma vuole evitare - puo' venire a manifestarsi.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, n. 6, del testo unico approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (art. 15 d.P.R. 5 aprile 1951, n. 203), nella parte relativa alle liti tributarie.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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