Corte costituzionale
Sentenza n. 56/1972
Corte cost., sent. 29 marzo 1972, n. 56
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 56/1972
- Data di deposito
- 29 marzo 1972
- Data di decisione
- 23 marzo 1972
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Battista Benedetti
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:56
Norme oggetto del giudizio
- art. 39, comma 1, regio decreto n. 1175 del 14 settembre 1931
- art. 34, regio decreto n. 1138 del 30 aprile 1936
- art. 39, regio decreto n. 1175 del 14 settembre 1931
- regio decreto n. 1138 del 30 aprile 1936
- art. 10, regio decreto n. 1175 del 14 settembre 1931
- art. 42, regio decreto n. 1175 del 14 settembre 1931
- art. 344, regio decreto n. 1175 del 14 settembre 1931
- art. 20, regio decreto n. 1175 del 14 settembre 1931
Parametri
Massime
Massima n. 6033
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39, primo comma, del T.U. per la finanza locale, approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, in riferimento all'art. 23 della Costituzione sollevata sul rilievo che la norma di legge non avrebbe indicato il soggetto passivo della imposta di consumo sui materiali per costruzioni edilizie e che la precisa indicazione di tale soggetto ad opera dell'art. 34, ultimo comma, del R.D. 30 aprile 1936, n. 1138, contenente il regolamento di esecuzione delle imposte di consumo, non poteva concludere la lacuna della legge stante la natura regolamentare di tale provvedimento.
Massima n. 6034
Le norme generali e fondamentali che disciplinano l'imposta di consumo sui materiali per costruzioni edilizie sono contenute nel T.U. 14 settembre 1931, n. 1175 (artt. 10, 20, 39 e 42) e nel successivo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 30 aprile 1936, n. 1138, emanato dal Governo in virtu' dell'art. 344 del T.U., per integrare e completare le disposizioni della legge fondamentale.
Massima n. 6035
L'art. 39, primo comma, del T.U. per la finanza locale approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, ai sensi del quale "l'imposta di consumo sui materiali per costruzioni edilizie si riscuote in base a computo metrico e mediante liquidazione da farsi a lavoro ultimato" contiene l'individuazione implicita del soggetto passivo dell'imposta. Dalla norma si inferisce infatti con precisione che il fatto giuridico produttivo dell'obbligazione di pagare il tributo e' il consumo, mediante immobilizzazione in una costruzione, di materiale edilizio e che il momento in cui l'imposta si rende liquida e' quello della ultimazione del lavoro: ovvio e' quindi che debitore del tributo e' soltanto colui che esegue o fa eseguire per proprio conto e nel proprio interesse la costruzione che ha richiesto l'impiego di detto materiale.
Massima n. 6036
Non e' esatto ritenere che l'individuazione del soggetto debitore dell'imposta di consumo sui materiali per costruzioni edilizie va contenuta esclusivamente nell'art. 34, ultimo comma, del regolamento di esecuzione (R.D. 30 aprile 1936, n. 1138) del T.U. per la finanza locale approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e che tale disposizione abbia quindi assolto il compito di colmare una lacuna della legge; vero e', per contro, che la norma regolamentare, col definire il soggetto passivo dell'imposta, abbia inteso soltanto ribadire e confermare, esplicandolo con maggior precisione, quel principio dell'individuazione del debitore nel proprietario della costruzione, gia' desumibile in modo non equivoco dell'art. 39, primo comma, della legge istitutiva del tributo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, del testo unico per la finanza locale approvato con r.d. 14 settembre 1931, n. 1175, sollevata, con la ordinanza in epigrafe, in riferimento all'articolo 23 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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