Corte costituzionale

Sentenza n. 56/1972

Corte cost., sent. 29 marzo 1972, n. 56

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
56/1972
Data di deposito
29 marzo 1972
Data di decisione
23 marzo 1972
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Battista Benedetti
Presidente
CHIARELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1972:56

Norme oggetto del giudizio

  • art. 39, comma 1, regio decreto n. 1175 del 14 settembre 1931
  • art. 34, regio decreto n. 1138 del 30 aprile 1936
  • art. 39, regio decreto n. 1175 del 14 settembre 1931
  • regio decreto n. 1138 del 30 aprile 1936
  • art. 10, regio decreto n. 1175 del 14 settembre 1931
  • art. 42, regio decreto n. 1175 del 14 settembre 1931
  • art. 344, regio decreto n. 1175 del 14 settembre 1931
  • art. 20, regio decreto n. 1175 del 14 settembre 1931

Parametri

Massime

Massima n. 6033

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39, primo comma, del T.U. per la finanza locale, approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, in riferimento all'art. 23 della Costituzione sollevata sul rilievo che la norma di legge non avrebbe indicato il soggetto passivo della imposta di consumo sui materiali per costruzioni edilizie e che la precisa indicazione di tale soggetto ad opera dell'art. 34, ultimo comma, del R.D. 30 aprile 1936, n. 1138, contenente il regolamento di esecuzione delle imposte di consumo, non poteva concludere la lacuna della legge stante la natura regolamentare di tale provvedimento.

Massima n. 6034

Le norme generali e fondamentali che disciplinano l'imposta di consumo sui materiali per costruzioni edilizie sono contenute nel T.U. 14 settembre 1931, n. 1175 (artt. 10, 20, 39 e 42) e nel successivo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 30 aprile 1936, n. 1138, emanato dal Governo in virtu' dell'art. 344 del T.U., per integrare e completare le disposizioni della legge fondamentale.

Massima n. 6035

L'art. 39, primo comma, del T.U. per la finanza locale approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, ai sensi del quale "l'imposta di consumo sui materiali per costruzioni edilizie si riscuote in base a computo metrico e mediante liquidazione da farsi a lavoro ultimato" contiene l'individuazione implicita del soggetto passivo dell'imposta. Dalla norma si inferisce infatti con precisione che il fatto giuridico produttivo dell'obbligazione di pagare il tributo e' il consumo, mediante immobilizzazione in una costruzione, di materiale edilizio e che il momento in cui l'imposta si rende liquida e' quello della ultimazione del lavoro: ovvio e' quindi che debitore del tributo e' soltanto colui che esegue o fa eseguire per proprio conto e nel proprio interesse la costruzione che ha richiesto l'impiego di detto materiale.

Massima n. 6036

Non e' esatto ritenere che l'individuazione del soggetto debitore dell'imposta di consumo sui materiali per costruzioni edilizie va contenuta esclusivamente nell'art. 34, ultimo comma, del regolamento di esecuzione (R.D. 30 aprile 1936, n. 1138) del T.U. per la finanza locale approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e che tale disposizione abbia quindi assolto il compito di colmare una lacuna della legge; vero e', per contro, che la norma regolamentare, col definire il soggetto passivo dell'imposta, abbia inteso soltanto ribadire e confermare, esplicandolo con maggior precisione, quel principio dell'individuazione del debitore nel proprietario della costruzione, gia' desumibile in modo non equivoco dell'art. 39, primo comma, della legge istitutiva del tributo.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, del testo unico per la finanza locale approvato con r.d. 14 settembre 1931, n. 1175, sollevata, con la ordinanza in epigrafe, in riferimento all'articolo 23 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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