Corte costituzionale
Sentenza n. 5/1972
Corte cost., sent. 19 gennaio 1972, n. 5
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 5/1972
- Data di deposito
- 19 gennaio 1972
- Data di decisione
- 13 gennaio 1972
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Costantino Mortati
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:5
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 1523 del 30 giugno 1967
- art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 1523 del 30 giugno 1967
- art. 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 1523 del 30 giugno 1967
- art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1523 del 30 giugno 1967
Parametri
- art. 2, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 115, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 5, Costituzione
Massime
Massima n. 5867
In base alla sentenza n. 39 del 1971 e' da ritenere che il termine per le impugnative promosso dalle Giunte delle Regioni a statuto ordinario, di nuova costituzione, non puo' decorrere da data anteriore a quella in cui i detti organi sono divenuti capaci di agire a tutela degli interessi dell'ente.
Massima n. 5868
Non essendosi ancora realizzati i presupposti di cui all'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (che rende necessario, o un apposito atto di trasferimento alle Regioni delle funzioni gia' esercitate dallo Stato, nonche' il passaggio nei ruoli regionali del personale statale che le assolveva, oppure, in mancanza di tali adempimenti, l'avvenuto decorso di un biennio dalla data di entrata in vigore della legge richiamata), e permanendo pertanto temporaneamente nello Stato la potesta' di disporre in ordine alla materia degli interventi nel mezzogiorno, la Regione non ha veste per rivendicarla a se' e pretenderne l'esercizio, secondo ha gia' statuito la Corte in analoghi casi con le sentenze n. 119, 120, 121 del 1971. E', pertanto, inammissibile la questione di legittimita' costituzionale del t.u. 30 giugno 1967, n. 1523, delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno, con riferimento agli artt. 5, 115, 118, 119 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara non fondata l'eccezione di inammissibilità per tardività della presentazione del ricorso;
b) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del t.u. 30 giugno 1967, n. 1523, delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, proposta nel ricorso in epigrafe, con riferimento agli artt. 5, 115, 118, 119 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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