Corte costituzionale

Sentenza n. 5/1972

Corte cost., sent. 19 gennaio 1972, n. 5

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
5/1972
Data di deposito
19 gennaio 1972
Data di decisione
13 gennaio 1972
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Costantino Mortati
Presidente
CHIARELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1972:5

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 1523 del 30 giugno 1967
  • art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 1523 del 30 giugno 1967
  • art. 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 1523 del 30 giugno 1967
  • art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1523 del 30 giugno 1967

Parametri

Massime

Massima n. 5867

In base alla sentenza n. 39 del 1971 e' da ritenere che il termine per le impugnative promosso dalle Giunte delle Regioni a statuto ordinario, di nuova costituzione, non puo' decorrere da data anteriore a quella in cui i detti organi sono divenuti capaci di agire a tutela degli interessi dell'ente.

Massima n. 5868

Non essendosi ancora realizzati i presupposti di cui all'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (che rende necessario, o un apposito atto di trasferimento alle Regioni delle funzioni gia' esercitate dallo Stato, nonche' il passaggio nei ruoli regionali del personale statale che le assolveva, oppure, in mancanza di tali adempimenti, l'avvenuto decorso di un biennio dalla data di entrata in vigore della legge richiamata), e permanendo pertanto temporaneamente nello Stato la potesta' di disporre in ordine alla materia degli interventi nel mezzogiorno, la Regione non ha veste per rivendicarla a se' e pretenderne l'esercizio, secondo ha gia' statuito la Corte in analoghi casi con le sentenze n. 119, 120, 121 del 1971. E', pertanto, inammissibile la questione di legittimita' costituzionale del t.u. 30 giugno 1967, n. 1523, delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno, con riferimento agli artt. 5, 115, 118, 119 della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara non fondata l'eccezione di inammissibilità per tardività della presentazione del ricorso;

b) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del t.u. 30 giugno 1967, n. 1523, delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, proposta nel ricorso in epigrafe, con riferimento agli artt. 5, 115, 118, 119 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze