Corte costituzionale
Sentenza n. 4/1972
Corte cost., sent. 19 gennaio 1972, n. 4
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 4/1972
- Data di deposito
- 19 gennaio 1972
- Data di decisione
- 13 gennaio 1972
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Costantino Mortati
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:4
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 1546 del 3 dicembre 1947
- legge n. 645 del 20 giugno 1952
- art. 4, legge n. 645 del 20 giugno 1952
- art. 8, legge n. 645 del 20 giugno 1952
Parametri
Massime
Massima n. 5861
Deve essere confermata la sentenza n. 1 del 1957, che, in rapporto all'intera legge n. 645 del 1952, ebbe ad escludere l'eccepita violazione dell'art. 138, nella considerazione che quest'ultimo trova applicazione solo quando si debba procedere alla modifica della Costituzione o di una legge costituzionale. Ipotesi che non si verifica nei riguardi dell'atto normativo denunciato, innovativo della precedente legge 3 dicembre 1947, n. 1546, che era stata si' approvata dall'Assemblea costituente, ma nell'esercizio delle funzioni legislative ordinarie, ad essa attribuibili in virtu' dell'art. 3 del d.l.lgt. 16 marzo 1946, n. 98. Non e', pertanto, fondata la questione di legittimita' costituzionale della legge 20 giugno 1952, n. 645, sulla repressione dell'attivita' fascista, in riferimento agli artt. 138 e 21 della Costituzione.
Massima n. 5862
La norma dell'art. 8 legge n. 645 del 1952 fa rientrare fra i casi di delitti di stampa, in ordine ai quali si rende possibile procedere a sequestro preventivo, l'apologia del fascismo, elevata a fattispecie criminosa dal precedente art. 4, uniformandosi cosi' a quanto la Costituzione prescrive per la valida adozione di quella misura cautelare.
Massima n. 5863
Corrisponderebbe meglio all'esigenza di conferire organicita' alla delicata materia degli interventi repressivi in materia di stampa raccogliere in unico documento le disposizioni ad essi relative. Si tratta tuttavia di un'esigenza di opportunita' suscettibile di essere soddisfatta solo dal legislatore.
Massima n. 5864
Risalendo ai lavori preparatori relativi all'art. 21, si puo' accertare che la modifica apportata dalla prima sottocommissione alla proposta originaria, con la sostituzione alla dizione "legge" di quella "legge sulla stampa", non fu espressione del proposito di dar vita ad un tipo speciale di riserva, essendosi anzi espressamente affermata da uno dei componenti della Commissione, non contraddetto dagli altri, la piena equivalenza fra le due dizioni. Obiettivamente considerata, la formula dell'art. 21 non e' cosi' univoca da potersene argomentare la volonta' di introdurre una riserva qualificata di legge, potendo invece venire interpretata come indicativa del complesso delle norme riguardanti la materia, anche all'infuori della loro riunione formale in unica sede.
Massima n. 5865
Esistono nel diritto positivo norme che, pur emanando da una stessa fonte, siano tuttavia, per il fatto di regolare una determinata materia, poste fra loro in un rapporto diverso da quello proprio del tipo di fonte da cui derivano, cosi' da conferire ad esse una particolare resistenza di fronte a successive manifestazioni di volonta' innovative di quelle precedentemente emesse.
Massima n. 5866
Per ammettere una deroga ai principi generali che regolano la successione delle leggi nel tempo, e per far discendere, a carico della legge che pretenda di esplicare una forza attiva che non possiede, una sanzione di invalidita', occorre poter risalire ad una precisa ed univoca statuizione costituzionale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge 20 giugno 1952, n. 645, sulla repressione dell'attività fascista, proposta, con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 138 e 21 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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