Corte costituzionale

Sentenza n. 4/1972

Corte cost., sent. 19 gennaio 1972, n. 4

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
4/1972
Data di deposito
19 gennaio 1972
Data di decisione
13 gennaio 1972
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Costantino Mortati
Presidente
CHIARELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1972:4

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 1546 del 3 dicembre 1947
  • legge n. 645 del 20 giugno 1952
  • art. 4, legge n. 645 del 20 giugno 1952
  • art. 8, legge n. 645 del 20 giugno 1952

Parametri

Massime

Massima n. 5861

Deve essere confermata la sentenza n. 1 del 1957, che, in rapporto all'intera legge n. 645 del 1952, ebbe ad escludere l'eccepita violazione dell'art. 138, nella considerazione che quest'ultimo trova applicazione solo quando si debba procedere alla modifica della Costituzione o di una legge costituzionale. Ipotesi che non si verifica nei riguardi dell'atto normativo denunciato, innovativo della precedente legge 3 dicembre 1947, n. 1546, che era stata si' approvata dall'Assemblea costituente, ma nell'esercizio delle funzioni legislative ordinarie, ad essa attribuibili in virtu' dell'art. 3 del d.l.lgt. 16 marzo 1946, n. 98. Non e', pertanto, fondata la questione di legittimita' costituzionale della legge 20 giugno 1952, n. 645, sulla repressione dell'attivita' fascista, in riferimento agli artt. 138 e 21 della Costituzione.

Massima n. 5862

La norma dell'art. 8 legge n. 645 del 1952 fa rientrare fra i casi di delitti di stampa, in ordine ai quali si rende possibile procedere a sequestro preventivo, l'apologia del fascismo, elevata a fattispecie criminosa dal precedente art. 4, uniformandosi cosi' a quanto la Costituzione prescrive per la valida adozione di quella misura cautelare.

Massima n. 5863

Corrisponderebbe meglio all'esigenza di conferire organicita' alla delicata materia degli interventi repressivi in materia di stampa raccogliere in unico documento le disposizioni ad essi relative. Si tratta tuttavia di un'esigenza di opportunita' suscettibile di essere soddisfatta solo dal legislatore.

Massima n. 5864

Risalendo ai lavori preparatori relativi all'art. 21, si puo' accertare che la modifica apportata dalla prima sottocommissione alla proposta originaria, con la sostituzione alla dizione "legge" di quella "legge sulla stampa", non fu espressione del proposito di dar vita ad un tipo speciale di riserva, essendosi anzi espressamente affermata da uno dei componenti della Commissione, non contraddetto dagli altri, la piena equivalenza fra le due dizioni. Obiettivamente considerata, la formula dell'art. 21 non e' cosi' univoca da potersene argomentare la volonta' di introdurre una riserva qualificata di legge, potendo invece venire interpretata come indicativa del complesso delle norme riguardanti la materia, anche all'infuori della loro riunione formale in unica sede.

Massima n. 5865

Esistono nel diritto positivo norme che, pur emanando da una stessa fonte, siano tuttavia, per il fatto di regolare una determinata materia, poste fra loro in un rapporto diverso da quello proprio del tipo di fonte da cui derivano, cosi' da conferire ad esse una particolare resistenza di fronte a successive manifestazioni di volonta' innovative di quelle precedentemente emesse.

Massima n. 5866

Per ammettere una deroga ai principi generali che regolano la successione delle leggi nel tempo, e per far discendere, a carico della legge che pretenda di esplicare una forza attiva che non possiede, una sanzione di invalidita', occorre poter risalire ad una precisa ed univoca statuizione costituzionale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge 20 giugno 1952, n. 645, sulla repressione dell'attività fascista, proposta, con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 138 e 21 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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