Corte costituzionale
Sentenza n. 39/1972
Corte cost., sent. 1° marzo 1972, n. 39
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 39/1972
- Data di deposito
- 1° marzo 1972
- Data di decisione
- 23 febbraio 1972
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Battista Benedetti
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:39
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 1, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 207 del 4 aprile 1947
- art. 2, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 207 del 4 aprile 1947
- art. 66, decreto del Presidente della Repubblica n. 686 del 3 maggio 1957
- art. 3, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 207 del 4 aprile 1947
- art. 37, decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957
- art. 30, decreto del Presidente della Repubblica n. 686 del 3 maggio 1957
- art. 68, decreto del Presidente della Repubblica n. 686 del 3 maggio 1957
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 36, Costituzione
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 5954
L'esame di legittimita' costituzionale della Corte va limitato alla norma che dall'ordinanza di rimessione si desume essere chiaramente rilevante per la definizione del giudizio. N.B. Fattispecie in cui con ordinanza 10 aprile 1969, il Consiglio di Stato aveva sollevato eccezione di incostituzionalita' in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., non solo dell'art. 3, primo comma del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207, limitatamente alla parte riguardante le assenze per malattia, ma anche dell'art. 2 dello stesso D.L. riguardante il congedo ordinario dell'impiegato. La Corte ha ritenuto di dover limitare il proprio esame al solo art. 3 posto che soltanto tale norma appariva rilevante nel giudizio a quo avente ad oggetto il licenziamento di un impiegato non di ruolo assentatosi per motivi di malattia.
Massima n. 5955
L'art. 3 del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207 - nel disporre che "nei casi di assenza dal servizio per malattia accertata dall'Amministrazione, al personale non di ruolo e' mantenuto il rapporto d'impiego per un periodo di tre mesi se abbia almeno un anno si servizio" - pone il decorso di almeno un anno di servizio a presupposto del diritto del dipendente non di ruolo ad assentarsi dall'ufficio per comprovati motivi di malattia, ed esclude, per contro, che dello stesso diritto possa usufruire il dipendente che non abbia compiuto il prescritto periodo minimo di servizio.
Massima n. 5956
Nella disciplina dell'assenza per malattia, l'art. 37 dello statuto degli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, assicura un trattamento del tutto diverso da quello stabilito dall'art. 3 del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207, per gli impiegati non di ruolo delle stesse Amministrazioni, giacche' sia la concessione del congedo straordinario, del quale si puo' usufruire anche per motivi di salute (art. 66 del T.U. e art. 30 delle norme di attuazione approvate con D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686), sia la concessione dell'aspettativa per infermita' (artt. 66 e 68 del T.U.) del dipendente di ruolo non sono subordinate al compimento di alcun periodo minimo di servizio (richiesto, invece, nella misura di un anno per il dipendente non di ruolo).
Massima n. 5957
L'adozione da parte del legislatore di un diverso trattamento normativo dell'assenza per malattia a seconda che trattasi di personale di ruolo o non di ruolo non trova nessuna valida e razionale giustificazione essendo identiche le situazioni ed esigenza da disciplinare: infermita' che colpisce un pubblico dipendente impedendogli temporaneamente di prestare servizio e conseguente diritto ad assentarsi dall'ufficio per le necessarie cure. La differenza di status -di ruolo o non di ruolo- dell'impiegato e' percio' del tutto irrilevante agli effetti del riconoscimento del diritto all'assenza per cura posto dalla legge a tutela del medesimo bene: la salute individuale.
Massima n. 5958
La possibilita' di un differente trattamento normativo da parte del legislatore sussiste solo quando la disparita' trovi fondamento su presupposti logici obiettivi.
Massima n. 5959
E' costituzionalmente illegittima, per contrasto col principio di eguaglianza enunciato dall'art. 3 della Costituzione, quella parte dell'art. 3, comma primo, del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato, che, nei casi di assenza dal servizio per malattia, subordina il diritto al mantenimento del rapporto di impiego per tre mesi al compimento di almeno un anno di servizio.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato, limitatamente alla parte in cui, nei casi di assenza dal servizio per malattia, condiziona il mantenimento del rapporto d'impiego per tre mesi al compimento di un anno di servizio.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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