Corte costituzionale

Sentenza n. 36/1972

Corte cost., sent. 1° marzo 1972, n. 36

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
36/1972
Data di deposito
1° marzo 1972
Data di decisione
23 febbraio 1972
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giuseppe Verzì
Presidente
CHIARELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1972:36

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione Piemonte del 21 settembre 1971
  • art. 41, e ss., legge n. 62 del 10 febbraio 1953
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 1171 del 3 dicembre 1970
  • legge n. 281 del 16 maggio 1970

Parametri

Massime

Massima n. 5945

La legge regionale piemontese (approvazione del rendiconto finanziario anno 1970) approvata dal Consiglio regionale il 6 maggio 1971 e riapprovata il 21 settembre 1971 e' viziata di illegittimita' costituzionale in riferimento all'art. 125 della Costituzione. E cio' perche' la legge della Regione del Piemonte ha approvato il rendiconto dell'anno 1970, senza avere prima sottoposto al controllo della Speciale Commissione gli atti amministrativi, che di esso rendiconto rappresentano gli elementi essenziali, nonostante l'art. 125 della Costituzione stabilisca che il controllo di legittimita' sugli atti amministrativi della Regione e' esercitato in forma decentrata da un organo dello Stato nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. E gli artt. 41 e seguenti della legge 10 febbraio 1953, n. 62, disciplinano compiutamente l'istituzione ed il funzionamento delle Commissioni di controllo. La circostanza che tale Commissione sia stata costituita in data 30 giugno 1971, se poteva essere motivo di ritardo nella presentazione del rendiconto (30 aprile, per il disposto dello art. 77 dello Statuto), non vale a giustificare la completa omissione del controllo. Il che e' confermato dai decreti ministeriali del 5 giugno e 1 ottobre 1970, 4 gennaio e 1 luglio 1971; i quali, pur autorizzando la Giunta regionale a deliberare, nelle more della costituzione della Commissione di controllo, l'effettuazione delle spese urgenti ed indifferibili, hanno fatta sempre salva la successiva approvazione della spesa da parte della Commissione stessa. Soltanto dopo l'approvazione degli atti amministrativi da parte della ripetuta Commissione, il legislatore regionale sarebbe stato posto in condizioni di controllare la gestione finanziaria e di approvare il rendiconto.

Massima n. 5946

La legge regionale piemontese (approvazione del rendiconto finanziario anno 1970) approvata dal Consiglio regionale il 6 luglio 1971 e riapprovata il 21 settembre 1971 e' viziata di illegittimita' costituzionale in riferimento all'art. 119, primo comma, della Costituzione. E cio' perche', per tale norma le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Provincie e dei Comuni. Allo scopo di attuare tale principio la legge 16 maggio 1970, n. 281, ha delegato il Governo ad emanare disposizioni per la redazione dei bilanci regionali, in modo che il sistema di classificazione delle entrate e delle spese sia coordinato con le norme della legge 1 marzo 1964, n. 62 (concernente il bilancio dello Stato e quelli degli enti pubblici); ed ha altresi' disposto che nel frattempo i bilanci regionali osservino le norme sulla amministrazione del patrimonio e della contabilita' generale dello Stato, in quanto applicabili. Ed a tale legge ha fatto seguito il D.P.R. 3 dicembre 1970, n. 1171: il bilancio di previsione regionale e' costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dallo stato di previsione della spesa e da un quadro generale riassuntivo da approvarsi con distinti articoli della legge di bilancio (art. 1) e le entrate e le spese delle Regioni sono ripartite in titoli, capitoli, categorie, etc.. La funzione del rendiconto si identifica nella esigenza di garantire la destinazione ai fini pubblici dei mezzi finanziari indicati nei bilanci di previsione; ed e' per tale motivo che anche il rendiconto deve seguire la stessa classificazione delle entrate e delle spese disposta per quelli. Il documento approvato dalla legge regionale, non articolato su una siffatta classificazione, ma esaurentesi in un sommario conto di cassa ed un conto amministrativo, non risponde alle esigenze di cui innanzi.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge regionale piemontese (Approvazione del rendiconto finanziario anno 1970) approvata dal Consiglio regionale il 6 luglio 1971 e riapprovata il 21 settembre 1971.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI-

NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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