Corte costituzionale

Sentenza n. 26/1972

Corte cost., sent. 17 febbraio 1972, n. 26

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
26/1972
Data di deposito
17 febbraio 1972
Data di decisione
10 febbraio 1972
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Capolozza
Presidente
CHIARELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1972:26

Norme oggetto del giudizio

  • art. 264, ultimo co., codice di procedura penale 1930
  • art. 135, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 5920

Non puo' dirsi che l'art. 135 c.p.p., che subordina la concessione dell'imputato detenuto del colloquio col difensore professionale all'espletamento dell'interrogatorio, violi l'art. 24, secondo comma, della Costituzione. Invero, la norma costituzionale garantisce, bensi', la difesa in ogni stato e grado del procedimento, ma non postula la presenza del difensore nella continuita' dell'iter processuale. Ne' puo' parlarsi di limitazione al diritto di difesa allorquando l'interrogatorio avvenga prima del colloquio col difensore, essendo tra le finalita' della carcerazione preventiva compresa quella di evitare che l'inquisito o l'imputato distorca i fatti o inquini le prove. D'altronde, il problema sorge indifferentemente per chi sia colpito da arresto in flagranza o da fermo da parte della polizia giudiziaria o per ordine o mandato di arresto o di cattura e, altresi', per chi sia colpito da mandato di accompagnamento e persino da mandato di comparizione, se questo, per motivi d'urgenza, lasci all'imputato solo il tempo strettamente necessario per presentarsi. Appaiono, del resto, sufficienti garanzie la nomina del difensore, l'avviso di procedimento, il diritto del difensore ad essere presente all'interrogatorio ed il diritto del prevenuto di non rispondere all'interrogatorio stesso. Ne' e' invocabile l'art. 3 della Costituzione, quando all'art. 264, ultimo comma, c.p.p., nella parte in cui prevede, solo per il mandato di comparizione, un congruo termine per la presentazione dinanzi allinquirente, avendo la differenza la sua ragion d'essere nella gravita' del reato nello status personale o nelle qualita' morali del prevenuto o nelle circostanze del fatto. D'altro canto, per chi si trovi a piede libero, l'eventualita' di una piu' agevole linea difensiva non e' che una conseguenza della previsione legislativa della facoltativita' dell'arresto. Per l'arrestato, poi, essere sottoposto subito a interrogatorio puo' tornare a suo vantaggio, per la pronta adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 246 e 277 e ss., c.p.p.. Ed anche se l'imputato si sia avvalso del diritto di non rispondere, il giudice ha facolta' di consentirgli di conferire col difensore.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 264, ultimo comma, del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, e dell'art. 135 del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, sollevate, con l'ordinanza in epigrafe, dal giudice istruttore del tribunale di Milano.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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