Corte costituzionale
Sentenza n. 26/1972
Corte cost., sent. 17 febbraio 1972, n. 26
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 26/1972
- Data di deposito
- 17 febbraio 1972
- Data di decisione
- 10 febbraio 1972
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Capolozza
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:26
Norme oggetto del giudizio
- art. 264, ultimo co., codice di procedura penale 1930
- art. 135, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 5920
Non puo' dirsi che l'art. 135 c.p.p., che subordina la concessione dell'imputato detenuto del colloquio col difensore professionale all'espletamento dell'interrogatorio, violi l'art. 24, secondo comma, della Costituzione. Invero, la norma costituzionale garantisce, bensi', la difesa in ogni stato e grado del procedimento, ma non postula la presenza del difensore nella continuita' dell'iter processuale. Ne' puo' parlarsi di limitazione al diritto di difesa allorquando l'interrogatorio avvenga prima del colloquio col difensore, essendo tra le finalita' della carcerazione preventiva compresa quella di evitare che l'inquisito o l'imputato distorca i fatti o inquini le prove. D'altronde, il problema sorge indifferentemente per chi sia colpito da arresto in flagranza o da fermo da parte della polizia giudiziaria o per ordine o mandato di arresto o di cattura e, altresi', per chi sia colpito da mandato di accompagnamento e persino da mandato di comparizione, se questo, per motivi d'urgenza, lasci all'imputato solo il tempo strettamente necessario per presentarsi. Appaiono, del resto, sufficienti garanzie la nomina del difensore, l'avviso di procedimento, il diritto del difensore ad essere presente all'interrogatorio ed il diritto del prevenuto di non rispondere all'interrogatorio stesso. Ne' e' invocabile l'art. 3 della Costituzione, quando all'art. 264, ultimo comma, c.p.p., nella parte in cui prevede, solo per il mandato di comparizione, un congruo termine per la presentazione dinanzi allinquirente, avendo la differenza la sua ragion d'essere nella gravita' del reato nello status personale o nelle qualita' morali del prevenuto o nelle circostanze del fatto. D'altro canto, per chi si trovi a piede libero, l'eventualita' di una piu' agevole linea difensiva non e' che una conseguenza della previsione legislativa della facoltativita' dell'arresto. Per l'arrestato, poi, essere sottoposto subito a interrogatorio puo' tornare a suo vantaggio, per la pronta adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 246 e 277 e ss., c.p.p.. Ed anche se l'imputato si sia avvalso del diritto di non rispondere, il giudice ha facolta' di consentirgli di conferire col difensore.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 264, ultimo comma, del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, e dell'art. 135 del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, sollevate, con l'ordinanza in epigrafe, dal giudice istruttore del tribunale di Milano.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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