Corte costituzionale
Sentenza n. 215/1972
Corte cost., sent. 30 dicembre 1972, n. 215
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 215/1972
- Data di deposito
- 30 dicembre 1972
- Data di decisione
- 18 dicembre 1972
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Oggioni
- Presidente
- MORTATI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:215
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, all. a, decreto del Presidente della Repubblica n. 342 del 24 giugno 1954
Parametri
Massime
Massima n. 6505
L'art. 4 del D.P.R. 24 giugno 1954, n. 342 (tariffa all. A), che fa obbligo alle societa' di assicurazione di pagare l'imposta di pubblicita' sulle tabelle e targhe pubblicitarie in base a denunzia in misura percentuale sui premi di competenza anche nel caso in cui i detti mezzi pubblicitari siano stati soltanto predisposti ma non ancora distribuiti, deriva la sua ragion d'essere dall'esigenza, costantemente riconosciuta dal legislatore, di dar luogo ad un sistema particolare in cui si congiungono elementi che attengono sia alla indentificazione delle cose assicurate sia alla esteriorizzazione del raggio d'azione delle imprese all'uopo impegnate, e configura una situazione razionalmente differenziata delle imprese assicuratrici rispetto alle altre imprese, per cui e' da escludere la violazione del principio di eguaglianza. Parimenti e' da escludere che la descritta disciplina configuri violazione del principio suddetto sotto il profilo della indiscriminata sottoposizione di tutte le imprese assicuratrici allo stesso onere fiscale, sia che mettono in opera le tabelle o targhe sia che omettano di farlo, poiche' trattasi, dato il sistema della legge ed ai fini della sua applicazione pratica, di circostanze fiscalmente indifferenti.
Massima n. 6506
L'art. 4 del D.P.R. 24 giugno 1954 n. 342 (tariffa all. A), che fa obbligo alle societa' di assicurazioni di pagare l'imposta di pubblicita' sulle tabelle o targhe pubblicitarie in base a denunzia in misura percentuale sui premi di competenza anche nel caso in cui detti mezzi pubblicitari siano stati soltanto predisposti ma non ancora distribuiti, non assume come presupposto dell'obbligo tributario l'effettiva estrinsecazione della pubblicita' bensi' la dichiarazione anteatta degli assicuratori, i quali vengono a porre essi stessi le basi dell'accertamento mediante l'indicazione della forma di pubblicita' che si apprestano ad effettuare con mezzi predisposti in relazione ai singoli contratti conclusi con gli assicurati, mentre il calcolo del dovuto e' rapportato ad una misura percentuale sugli incassi dei rispettivi premi di competenza. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale della norma suddetta sollevata in relazione all'art. 53 Cost. sotto il profilo della pretesa mancanza del presupposto materiale dell'imposta.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 tariffa allegato A del decreto del Presidente delia Repubblica 24 giugno 1954, n. 342, contenente "Nuove norme sulla imposta di pubblicità": questione proposta con ordinanza 11 giugno 1971 del tribunale di Torino, in riferimento agli artt. 3, comma prima, e 53, comma primo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1972.
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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