Corte costituzionale
Sentenza n. 210/1972
Corte cost., sent. 30 dicembre 1972, n. 210
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 210/1972
- Data di deposito
- 30 dicembre 1972
- Data di decisione
- 18 dicembre 1972
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Chiarelli
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:210
Norme oggetto del giudizio
- art. 12, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 6 del 8 novembre 1956
- art. 734, codice penale
Parametri
Massime
Massima n. 6480
Il principio della riserva penale dello Stato non richiede che questo intervenga di volta in volta sulla produzione legislativa regionale per integrarla, ove occorra, con la disciplina penale; il che, oltre tutto, renderebbe inoperante la legge regionale fino all'emanazione della legge statale. Il principio, invece, e' osservato quando la Regione, nel regolare una materia di sua competenza, rimanda alla preesistente disciplina penale statale ad essa applicabile. In tal modo l'autonomia legislativa attribuita dalla costituzione alle regioni si armonizza col principio dell'unita' dello Stato, nel suo aspetto di unita' dell'ordinamento penale, e col principio dell'eguaglianza dei cittadini, ed e' ottemperato il principio della irretroattivita' della legge penale, giacche' la legge regionale, nel richiamarsi alla norma statale, disponendo per il futuro non attribuisce a questa alcuna efficacia retroattiva. Ne' gli accennati principi escludono che la legge regionale possa richiamare una norma penale in bianco, la quale, come e' proprio della sua natura, sara' applicabile in quanto integrata nella sua parte precettiva.
Massima n. 6481
L'art. 12 della legge regionale della Valle d'Aosta 8 novembre 1956, n. 6, con lo stabilire la protezione della flora spontanea alpina e col vietare atti valutati come produttivi di distruzione o alterazione del suo carattere di bellezza naturale, riportandosi alle sanzioni previste dal codice penale, non ha creato una nuova fattispecie di reato in aggiunta a quella prevista dall'art. 734, ma ha individuato una serie di comportamenti che in essa rientrano, specificando il contenuto precettivo della norma, in relazione a quella speciale protezione a cui essa stessa rinvia. Inoltre, cosi' operando, il legislatore regionale non ha invaso il campo di apprezzamenti riservati al potere giurisdizionale, come lamenta l'ordinanza, giacche' al potere giurisdizionale appartiene l'applicazione della norma completa nel suo contenuto.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge regionale della Valle d'Aosta 8 novembre 1956, n. 6 (Norme per la protezione della flora spontanea nel territorio della Valle d'Aosta), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 5 e 25, secondo comma, della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe indicate.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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