Corte costituzionale

Sentenza n. 210/1972

Corte cost., sent. 30 dicembre 1972, n. 210

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
210/1972
Data di deposito
30 dicembre 1972
Data di decisione
18 dicembre 1972
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Chiarelli
Presidente
CHIARELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1972:210

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 6480

Il principio della riserva penale dello Stato non richiede che questo intervenga di volta in volta sulla produzione legislativa regionale per integrarla, ove occorra, con la disciplina penale; il che, oltre tutto, renderebbe inoperante la legge regionale fino all'emanazione della legge statale. Il principio, invece, e' osservato quando la Regione, nel regolare una materia di sua competenza, rimanda alla preesistente disciplina penale statale ad essa applicabile. In tal modo l'autonomia legislativa attribuita dalla costituzione alle regioni si armonizza col principio dell'unita' dello Stato, nel suo aspetto di unita' dell'ordinamento penale, e col principio dell'eguaglianza dei cittadini, ed e' ottemperato il principio della irretroattivita' della legge penale, giacche' la legge regionale, nel richiamarsi alla norma statale, disponendo per il futuro non attribuisce a questa alcuna efficacia retroattiva. Ne' gli accennati principi escludono che la legge regionale possa richiamare una norma penale in bianco, la quale, come e' proprio della sua natura, sara' applicabile in quanto integrata nella sua parte precettiva.

Massima n. 6481

L'art. 12 della legge regionale della Valle d'Aosta 8 novembre 1956, n. 6, con lo stabilire la protezione della flora spontanea alpina e col vietare atti valutati come produttivi di distruzione o alterazione del suo carattere di bellezza naturale, riportandosi alle sanzioni previste dal codice penale, non ha creato una nuova fattispecie di reato in aggiunta a quella prevista dall'art. 734, ma ha individuato una serie di comportamenti che in essa rientrano, specificando il contenuto precettivo della norma, in relazione a quella speciale protezione a cui essa stessa rinvia. Inoltre, cosi' operando, il legislatore regionale non ha invaso il campo di apprezzamenti riservati al potere giurisdizionale, come lamenta l'ordinanza, giacche' al potere giurisdizionale appartiene l'applicazione della norma completa nel suo contenuto.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge regionale della Valle d'Aosta 8 novembre 1956, n. 6 (Norme per la protezione della flora spontanea nel territorio della Valle d'Aosta), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 5 e 25, secondo comma, della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe indicate.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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