Corte costituzionale
Sentenza n. 205/1972
Corte cost., sent. 29 dicembre 1972, n. 205
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 205/1972
- Data di deposito
- 29 dicembre 1972
- Data di decisione
- 14 dicembre 1972
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Bonifacio
- Presidente
- MORTATI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1972:205
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 6473
Allorche', riguardo alla interpretazione di una disposizione di legge si sia delineato, nelle pronunce della magistratura, un univoco e consolidato indirizzo giurisprudenziale, non e' opportuno indugiare, nel giudizio circa la legittimita' costituzionale della disposizione stessa, sulla validita' o meno della suddetta interpretazione. E' questo il caso del giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2054, comma secondo, del codice civile, per il quale, in caso di scontro fra veicoli, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia egualmente concorso a causare il danno subito dai singoli veicoli e che la costante giurisprudenza della Corte di cassazione vuole inteso nel senso che la presunzione di eguale colpa opera solo se entrambi i veicoli coinvolti nella collisione abbiano riportati danni, e non anche se uno di essi sia rimasto indenne.
Massima n. 6474
Vari aspetti della disposizione dell'art. 2054, comma secondo, del codice civile e cioe': a) il fatto che, a norma del suddetto comma, nel caso di scontro con danni reciproci, la maggiore o minore entita' dei danni derivati ai singoli veicoli, pur giocando sul quantum dovuto dall'uno all'altro conducente, nessuna influenza spiega sulla determinazione della quota della loro corresponsabilita', per entrambi presunta eguale, e che quindi le conseguenze della collisione alla quale i conducenti hanno materialmente concorso non sono assunte ad indice della loro (maggiore o minore) responsabilita'; b) la circostanza che nel vigente regime dello scontro con danni unilaterali risultante dall'art. 2054, comma secondo, del codice civile, la responsabilita' presunta del solo conducente del veicolo non danneggiato viene fatta discendere da eventi puramente accidentali e causali e quindi razionalmente inidonei e far escludere, in mancanza di prova contraria, che a determinare la collisione abbia concorso la colpa del conducente del veicolo danneggiato, per cui, al limite, l'assenza di danno o la presenza di danno di minima entita' determina l'applicazione di regole profondamente diverse; c) la considerazione che quali che siano le conseguenze dannose derivatene, la fattispecie "scontro" e' in entrambe le ipotesi sostanzialmente identica, inducono a concludere che il legislatore, dando rilievo, agli effetti della applicazione o meno della presunzione di corresponsabilita' a carico dei conducenti dei singoli veicoli, all'elemento di diversificazione (danni reciproci o danni unilaterali piuttosto che all'elemento comune delle due fattispecie (scontro fra veicoli) ha ritenuto diverse due ipotesi che, agli effetti suddetti, avrebbero invece dovuto essere valutato come eguali. L'art. 2054, comma secondo, del codice civile deve essere percio' dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude che, in mancanza di prova contraria, la presunzione di egual concorso dei conducenti valga anche nella ipotesi in cui uno dei veicoli coinvolti nello scontro non abbia subito danni.
Massima n. 6475
Poiche', in seguito alla dichiarazione di parziale illegittimita' dell'art. 2054, secondo comma, del codice civile, la presunzione iuris tantum che ciascuno dei conducenti abbia egualmente concorso a causare i danni subiti dai veicoli si applica anche al caso di scontro con danni unilaterali, viene meno la questione di legittimita' costituzionale formulata dal Pretore di Lucca nella ordinanza 23 novembre 1970, in riferimento all'art. 3 Cost., nei confronti del primo comma dell'art. 2054 del codice civile, sul presupposto, non piu' sussistente, che la presunzione di esclusiva responsabilita' ivi prevista, per danni causati a terzi non circolanti su veicoli, dovesse valere (con giustificata equiparazione di situazioni diverse) anche nel caso di scontro con danni unilaterali, a carico del conducente del veicolo uscito dallo scontro indenne.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2054, secondo comma, del codice civile, limitatamente alla parte in cui nel caso di scontro fra veicoli esclude che la presunzione di egual concorso dei conducenti operi anche se uno dei veicoli non abbia riportato danni.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1972.
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI . GIULIO GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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