Corte costituzionale

Sentenza n. 201/1972

Corte cost., sent. 29 dicembre 1972, n. 201

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
201/1972
Data di deposito
29 dicembre 1972
Data di decisione
14 dicembre 1972
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Trimarchi
Presidente
MORTATI
ECLI
ECLI:IT:COST:1972:201

Norme oggetto del giudizio

  • art. 13, regio decreto legge n. 636 del 14 aprile 1939
  • art. 2, legge n. 218 del 4 aprile 1952
  • legge n. 1272 del 6 luglio 1939
  • art. 22, legge n. 903 del 21 luglio 1965

Parametri

Massime

Massima n. 6466

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636 (modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidita' e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria) convertito in legge con legge 6 luglio 1939, n. 1272, sostituito con l'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 (riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti), e con l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale), nella parte in cui, nell'ambito della disciplina delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, dispone che, se viene a morte un pensionato o assicurato e se superstite e' il marito, la pensione di riversibilita' e' a questo corrisposta, solo nel caso in cui esso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'art. 10 del detto R.D.L. n. 636 del 1939, questione sollevata dalla Corte di cassazione e dai tribunali di Como e di Pavia, con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 29, 37 e 38 della Costituzione.

Massima n. 6467

Anche se e' da ammettere che, in relazione ad una certa fascia di famiglie, ricorra una sostanziale dipendenza economica del coniuge e dei figli del lavoratore, uomo o donna che sia, bisogna del pari e di contro ritenere che al di fuori di quelle ipotesi, la cui frequenza di verificazione sarebbe comunque difficile da accertarsi e ragionevolmente dovrebbe ritenersi limitata, quella dipendenza economica del coniuge e dei figli del lavoratore non ricorra necessariamente. In particolare cotesta situazione si verifica nei confronti del coniuge donna rispetto al marito, quando il primo sia morto e superstite sia il secondo: con la conseguenza che la diversita' di disciplina adottata dal legislatore in tema di pensione di riversibilita' e' giustificata e ragionevole.

Massima n. 6468

L'art. 29 della Costituzione nella parte in cui dispone che il rapporto tra i coniugi deve essere caratterizzato dalla eguaglianza morale e giuridica, ha un ambito di riferimento ben definito per cui non e' consentito ritenere che in esso rientrino rapporti come quelli previdenziali i cui soggetti sono l'assicurante, l'Ente assicuratore e l'assicurato e per i quali rileva che quest'ultimo sia un prestatore di lavoro subordinato, indifferente essendo che esso sia di un dato sesso anziche' di un altro, di stato libero o meno, separato, vedovo e cosi' via.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636 (modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria), convertito in legge con legge 6 luglio 1939, n. 1272, sostituito con l'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 (riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti), e con l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale), nella parte in cui, nell'ambito della disciplina delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, dispone che, se viene a morte un pensionato o assicurato e se superstite è il marito, la pensione di riversibilità è a questo corrisposta, nel caso in cui esso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'art. 10 del detto r.d.l. n. 636 del 1939, questione sollevata dalla Corte di cassazione e dai tribunali di Como e di Pavia, con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 29, 37 e 38 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1972.

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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